Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15313 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15313 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa il 20.11.2024, il GIP del Tribunale di Busto Arsizic applicava ne confronti di NOME, su sua richiesta e con il consenso del Pubblic ) Ministero, la
pena di anni 4 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per il reato di cui agli 3rtt. 7
80 co. 2 D.P.R. 309/1990, per aver illecitamente importato, occultandola nel di ppiofondo d bagaglio, sostanza stupefacente del tipo eroina, 6-MAM e acetilcodeina, per 5270,016 grammi.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 444 co. 2 c.p.p., 133 c.p.,
relazione agli artt. 448 co. 2 bis e 606 lett. b) c.p.p.
Il ricorrente lamenta che, pur con accordo delle parti sulla pena da applicare, il gi avrebbe dovuto verificare la congruità della stessa secondo i criteri di cui all’art. 133 c.
esprimendo un giudizio di congruità che, ad avviso della difesa, sarebbe in c mtrasto co parametri valutativi stabiliti dal codice di rito.
3. Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla leg je n. 10
2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggi,: mento ri proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’irnputatc, al d correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatuo, all’i della pena o della misura di sicurezza.
I rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l’impugna , :ion e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui è valutata la congruità della pena attraverso il richiamo all’art. 133 cod. pen.
La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottala “de plan poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale Jnico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso li: sentenz applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 coc .proc.pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand >si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti: , delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammen , le.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Consigliere estensore
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I ‘Presidente