Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15313 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15313 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il 12/06/1999
avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa il 20.11.2024, il GIP del Tribunale di Busto Arsizic applicava ne confronti di NOME COGNOME su sua richiesta e con il consenso del Pubblic ) Ministero, la
pena di anni 4 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per il reato di cui agli 3rtt. 7
80 co. 2 D.P.R. 309/1990, per aver illecitamente importato, occultandola nel di ppiofondo d bagaglio, sostanza stupefacente del tipo eroina, 6-MAM e acetilcodeina, per 5270,016 grammi.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 444 co. 2 c.p.p., 133 c.p.,
relazione agli artt. 448 co. 2 bis e 606 lett. b) c.p.p.
Il ricorrente lamenta che, pur con accordo delle parti sulla pena da applicare, il gi avrebbe dovuto verificare la congruità della stessa secondo i criteri di cui all’art. 133 c.
esprimendo un giudizio di congruità che, ad avviso della difesa, sarebbe in c mtrasto co parametri valutativi stabiliti dal codice di rito.
3. Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla leg je n. 10
2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggi,: mento ri proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’irnputatc, al d correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatuo, all’i della pena o della misura di sicurezza.
I rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l’impugna , :ion e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui è valutata la congruità della pena attraverso il richiamo all’art. 133 cod. pen.
La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottala “de plan poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale Jnico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso li: sentenz applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 coc .proc.pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand >si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti: , delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen , le.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Consigliere estensore
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I ‘Presidente