Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Perché Non Si Può Contestare la Pena Concordata
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale, quello del ricorso inammissibile patteggiamento. Il caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti dell’impugnazione avverso una sentenza emessa a seguito di un accordo sulla pena. La Suprema Corte ha chiarito, con una decisione netta, l’impossibilità per il ricorrente di contestare il trattamento sanzionatorio che egli stesso ha precedentemente concordato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di un tribunale italiano. Tale sentenza era il risultato di un’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente nota come patteggiamento. Nonostante l’accordo raggiunto con il Pubblico Ministero sulla pena da applicare, l’imputato ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso si concentrava specificamente sulla presunta omessa motivazione da parte del GIP riguardo al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo rapido e definitivo, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione è stata adottata con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, che si utilizza quando l’esito del ricorso appare scontato e non necessita di una pubblica udienza. La Corte ha ritenuto che il motivo addotto dal ricorrente fosse ‘non deducibile’, ovvero non rientrasse tra le ragioni valide per poter impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la propria decisione su un principio logico e giuridico ineccepibile: la contraddittorietà intrinseca del comportamento del ricorrente. Il patteggiamento è, per sua natura, un accordo tra accusa e difesa. L’imputato, scegliendo questo rito, accetta volontariamente una determinata pena in cambio di benefici, come la riduzione della sanzione stessa. L’accordo, una volta ratificato dal giudice, presuppone il pieno consenso dell’imputato sul trattamento penale. Pertanto, lamentarsi in un secondo momento della misura della pena, o della sua motivazione, è un’argomentazione incompatibile con l’accordo stesso. La Corte ha sottolineato che il consenso prestato al concordato sanzionatorio preclude la possibilità di contestarlo successivamente. Presentare un ricorso su questo punto equivale a sollevare un motivo che la legge non consente in questo specifico contesto, rendendo così il ricorso inammissibile patteggiamento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: il patteggiamento ha una natura negoziale che vincola le parti. Una volta che l’imputato ha espresso il suo consenso e il giudice ha verificato la correttezza dell’accordo, non è più possibile rimettere in discussione la congruità della pena. Le uniche ragioni valide per impugnare una sentenza di patteggiamento sono limitate a questioni specifiche, come ad esempio l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma non possono riguardare l’entità della pena concordata. La pronuncia serve anche da monito: i ricorsi presentati per motivi palesemente infondati o non consentiti dalla legge non solo vengono respinti, ma comportano anche significative conseguenze economiche per chi li propone, come la condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione alla Cassa delle ammende.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento lamentando la misura della pena?
No, secondo questa ordinanza non è possibile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, accettando il patteggiamento, l’imputato ha già dato il suo consenso alla pena, rendendo la successiva contestazione incompatibile con l’accordo raggiunto.
Cosa significa che un ricorso è proposto per un ‘motivo non deducibile’?
Significa che la ragione su cui si basa l’impugnazione non è tra quelle che la legge consente di utilizzare in quella specifica situazione. Nel caso di specie, contestare una pena concordata tramite patteggiamento è considerato un motivo non deducibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’ordinanza stabilisce che il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32933 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
n
R.G. 19836/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivo non deducibile, afferente alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomento incompatibile con l’avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024