Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando e Perché la Cassazione Dice No
Il patteggiamento è una procedura che consente di definire un processo penale in modo rapido, ma le possibilità di impugnare la sentenza sono molto limitate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un’impugnazione non adeguatamente motivata, definendo il caso come un ricorso inammissibile patteggiamento. Questa analisi esplora le ragioni dietro tale decisione e le sue implicazioni pratiche per l’imputato.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha contestato la sentenza sostenendo una presunta carenza di motivazione. L’appello si basava sull’idea che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente giustificato la propria decisione, in particolare per quanto riguarda la qualificazione giuridica del reato e la congruità della pena concordata tra le parti.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che una sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi specifici, quali un vizio nella manifestazione della volontà dell’imputato, un errore nella qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Nel caso di specie, i giudici supremi hanno ritenuto il motivo del ricorso “del tutto generico”. L’assunto difensivo, secondo cui la sentenza mancava di motivazione, è stato giudicato “palesemente contraddetto dal contenuto della pronuncia”. La sentenza originale, infatti, aveva chiaramente affermato la correttezza della qualificazione giuridica, l’assenza di cause di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) e la congruità della pena. Pertanto, il ricorso non rientrava in nessuna delle casistiche ammesse dalla legge.
La Procedura Semplificata “De Plano”
La Corte ha inoltre specificato che la decisione sull’inammissibilità doveva essere presa “de plano”, ovvero senza una formale udienza. L’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale prevede infatti questo modello procedurale semplificato proprio per i casi di ricorso inammissibile contro le sentenze di applicazione della pena, accelerando così i tempi della giustizia.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della Corte di Cassazione si fonda sulla manifesta infondatezza e genericità del ricorso. I giudici hanno sottolineato che non è sufficiente lamentare una generica carenza di motivazione per impugnare un patteggiamento. È necessario, invece, individuare uno dei vizi tassativamente previsti dalla legge e argomentarlo in modo specifico. La sentenza di primo grado aveva adempiuto ai suoi obblighi motivazionali, verificando la correttezza dell’accordo tra le parti e l’assenza di palesi errori di diritto. L’impugnazione, non riuscendo a dimostrare un errore concreto, è stata inevitabilmente respinta.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. La Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione, specialmente contro una sentenza di patteggiamento, deve essere fondato su motivi solidi e specifici. Un’impugnazione generica non solo non ha possibilità di successo, ma espone anche il ricorrente a sanzioni economiche aggiuntive, aggravando la sua posizione processuale.
In quali casi è possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se il ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di quattromila euro.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato “generico”?
Il ricorso è stato ritenuto generico perché la contestazione di una presunta carenza motivazionale era smentita dal contenuto stesso della sentenza impugnata, la quale aveva già affermato la correttezza della qualificazione giuridica, l’assenza di cause di proscioglimento e la congruità della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38746 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di TARANTO
/152-afteParti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo del difensore.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
Ritenuto che il motivo dedotto è del tutto generico e che l’assunto difensivo, in base al quale la sentenza sarebbe carente sotto il profilo motivazionale, è palesemente contraddetto dal contenuto della pronuncia, in cui è affermata la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, l’assenza di cause d’immediato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. pen. e la congruità della pena.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024