Ricorso inammissibile patteggiamento: quando la Cassazione conferma la decisione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale che permette di definire il processo in modo più rapido. Tuttavia, la sentenza che ne deriva non è sempre inappellabile. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, sottolineando quando un ricorso inammissibile patteggiamento viene dichiarato tale senza un esame di merito.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato la pena tramite patteggiamento dinanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare per reati di resistenza e lesioni, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione avverso tale sentenza. I motivi del ricorso, tuttavia, sono stati ritenuti dalla Suprema Corte ‘non deducibili’, ovvero non rientranti tra quelli per cui la legge ammette l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile patteggiamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, cioè senza la necessità di ulteriori formalità o di un’udienza di discussione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione del dovere di motivazione del giudice in sede di patteggiamento. Vediamo nel dettaglio il ragionamento della Corte.
Il Richiamo all’Art. 129 c.p.p. come Motivazione Sufficiente
La Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale pacifico: quando un giudice emette una sentenza di patteggiamento, il semplice richiamo all’articolo 129 del codice di procedura penale è sufficiente a dimostrare che è stata effettuata la valutazione sulla possibile presenza di cause di proscioglimento. Questo articolo impone al giudice di dichiarare d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, l’esistenza di una causa di non punibilità o l’estinzione del reato. Secondo la Cassazione, il fatto che il giudice abbia accolto la richiesta di patteggiamento implica necessariamente che abbia escluso tali cause, senza bisogno di fornire un’analitica e dettagliata disamina sul punto. Questo è tanto più vero, sottolinea la Corte, quando gli elementi di fatto dei reati contestati (in questo caso, resistenza e lesioni) sono chiaramente delineati fin dal capo di imputazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile patteggiamento?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge. Criticare la valutazione del giudice sulla mancata applicazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in una sentenza di patteggiamento non costituisce un valido motivo di ricorso, a meno che non emerga un’evidenza palese e incontrovertibile di una causa di proscioglimento che il giudice ha erroneamente ignorato. In questo caso, il ricorrente non ha sollevato motivi validi, portando la Corte a una decisione di inammissibilità immediata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura del patteggiamento come rito premiale basato su un accordo tra le parti, la cui stabilità è tutelata da limiti stringenti all’impugnazione. La decisione rafforza il principio secondo cui il controllo del giudice sulla richiesta di patteggiamento, pur dovendo escludere cause di proscioglimento, non richiede una motivazione complessa come quella di una sentenza dibattimentale. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che la scelta di accedere al patteggiamento deve essere ben ponderata, poiché le vie per rimettere in discussione la sentenza sono estremamente circoscritte e un ricorso infondato comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non deducibili, ovvero non consentiti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Il giudice che accoglie un patteggiamento deve motivare dettagliatamente perché non ha prosciolto l’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che nella sentenza di patteggiamento vi sia un richiamo all’art. 129 del codice di procedura penale per ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, senza la necessità di ulteriori e più analitiche disamine.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti; f t
–u- dita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano perché proposto per motivi non deducibili. E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. – come nel caso di specie avvenuto – è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presen cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinvi alle illecite condotte di resistenza e lesioni;
Rilevato che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024