Ricorso inammissibile contro il patteggiamento: quando le critiche sono troppo generiche
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cruciale in materia di riti alternativi, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento poiché basato su motivi di censura troppo generici. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti dell’impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, un istituto pensato per la deflazione del contenzioso penale.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari (GIP) aveva applicato la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. La pena patteggiata consisteva in un anno e dieci mesi di reclusione e 1.400 euro di multa. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Suprema Corte, sollevando una serie di doglianze.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda sulla natura stessa del patteggiamento e sul perimetro di controllo concesso al giudice in tale sede. Quando si sceglie questo rito, l’imputato rinuncia a un accertamento pieno dei fatti in cambio di uno sconto di pena.
Le motivazioni del ricorso inammissibile patteggiamento
La Suprema Corte ha chiarito le ragioni per cui le censure dell’imputato non potevano trovare accoglimento. L’analisi dei giudici si è concentrata su tre punti cardine:
1. Limiti del controllo giudiziale nel patteggiamento: Il giudice che valuta un accordo di patteggiamento non svolge un’istruttoria dibattimentale completa. Il suo compito è limitato a controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena richiesta e, soprattutto, verificare che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p. (ad esempio, se il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso).
2. Genericità delle doglianze: Le critiche mosse dal ricorrente sono state giudicate “prive di specificità” e “manifestamente infondate”. Egli lamentava, in sostanza, una carenza di approfondimento motivazionale da parte del GIP. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che richiedere una motivazione estesa e dettagliata è incompatibile con la logica acceleratoria e semplificata del rito prescelto.
3. Coerenza con la giurisprudenza consolidata: La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale stabile, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 3 del 1998). Secondo tale principio, l’accordo tra le parti cristallizza l’accertamento dei fatti, precludendo un successivo riesame nel merito che non sia strettamente legato ai limitati poteri di controllo del giudice.
Le conseguenze dell’inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, determinata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. Questo rappresenta un ulteriore deterrente contro la proposizione di impugnazioni infondate o meramente dilatorie.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: la scelta del patteggiamento comporta una consapevole accettazione dei suoi meccanismi e dei suoi limiti. Non è possibile, in un secondo momento, pretendere un riesame approfondito del merito attraverso un ricorso per cassazione basato su critiche generiche alla motivazione del giudice. Il ricorso inammissibile patteggiamento conferma che le impugnazioni devono essere fondate su vizi specifici e compatibili con la struttura del rito, altrimenti il rischio è non solo un rigetto, ma anche una condanna a ulteriori spese.
Qual è il ruolo del giudice quando valuta un accordo di patteggiamento?
Il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del reato, la congruità della pena concordata e l’assenza di evidenti cause di proscioglimento immediato secondo l’articolo 129 del codice di procedura penale.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze erano generiche, prive di specificità e richiedevano un approfondimento motivazionale incompatibile con la natura semplificata e accelerata del rito del patteggiamento.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33362 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33362 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 11/09/1992
avverso la sentenza del 07/04/2025 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/04/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia applicava a NOME COGNOME ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed C 1.400,00 di multa.
Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.;
che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il giudice di merito, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati al ricorrente, ai fini d giudizio di responsabilità richiamava gli elementi investigativi in atti e la ricostruzione in fatto da essi ricavabile;
che il percorso argomentativo seguito dal Giudice, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 – 01);
che le censure proposte dal ricorrente evocano mancati approfondimenti motivazionali, del tutto imprecisati, privi di aderenza al testo del provvedimento impugnato e in ogni caso incompatibili con il rito prescelto;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente