Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18023 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18023 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 29/01/1976
avverso la sentenza del 17/01/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di CAGLIARI
L ato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. Con sentenza del 17 gennaio 2025, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di
Cagliari, su richiesta delle parti, applicava a COGNOME NOMECOGNOME in ordine al reato di cui all’a comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro
20.000,00 di multa, con le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. ritenut equivalenti alla contestata recidiva specifica infraquinquennale, unificate le condotte dal vinco
della continuazione e operata la riduzione per il rito.
2. Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione del vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva.
Lamenta che il giudice, nell’applicazione della pena, non abbia rilevato che nel caso in esame doveva escludersi la recidiva contestata, in quanto i precedenti penali dell’imputato non
sarebbero sintomatici di una spiccata capacità a delinquere e l’eventuale ricaduta nel reato non sarebbe indicativa di una maggiore pericolosità. Chiede, pertanto, che venga esclusa la recidiva
contestata e che le attenuanti generiche vengano riconosciute nella loro massima estensione.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell’art. 6 comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dato che non si contesta ch l’accordo concluso fra le parti prevedesse il riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente