Ricorso inammissibile patteggiamento: quando l’appello non ha speranze
Quando un imputato decide di accordarsi con la Procura per una pena, tramite il cosiddetto patteggiamento, le possibilità di contestare successivamente quella decisione si riducono drasticamente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso inammissibile patteggiamento è una conseguenza quasi certa se i motivi di impugnazione riguardano la responsabilità penale dell’imputato. Vediamo nel dettaglio questa pronuncia per capire i limiti di tale strumento processuale.
I Fatti del Caso: La Sentenza di Patteggiamento
Il caso ha origine da una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Napoli Nord. In quella sede, un imputato aveva concordato la pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per una serie di reati gravi, tra cui detenzione illegale di armi e ricettazione, previsti dalle leggi speciali in materia di armi e dal codice penale (artt. 648 e 697 c.p.). La sentenza del GIP si limitava a ratificare l’accordo raggiunto tra la difesa e l’accusa, applicando la pena concordata.
Il Ricorso in Cassazione: i motivi dell’imputato
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. I motivi addotti dalla difesa si concentravano su due aspetti principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione legati a una modifica dell’imputazione avvenuta nel corso del procedimento.
2. La violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento immediato dell’imputato in presenza di evidenti cause di non punibilità.
In sostanza, l’imputato tentava di rimettere in discussione il merito della propria responsabilità, nonostante avesse precedentemente accettato la pena.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile patteggiamento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un’argomentazione netta e consolidata nella giurisprudenza.
Le Motivazioni della Cassazione
I giudici hanno innanzitutto sottolineato la natura della sentenza di patteggiamento: essa è il frutto di un accordo tra le parti. L’imputato, scegliendo questo rito, rinuncia a contestare la propria colpevolezza in cambio di uno sconto di pena. Di conseguenza, non può in un secondo momento, tramite ricorso, tentare di riaprire la discussione sulla propria responsabilità. I motivi di ricorso che attengono al merito della colpevolezza sono, per definizione, inammissibili.
La Corte ha specificato che l’accordo ratificato dal giudice si era sviluppato proprio a seguito della modifica dell’imputazione menzionata nel ricorso. Inoltre, la difesa non ha mai sostenuto che la sentenza finale si fosse discostata da quanto pattuito. Pertanto, non vi era alcuna base giuridica per contestare la pronuncia.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza si conclude con una condanna per il ricorrente. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente (come in questo caso, dove i motivi erano palesemente infondati), quest’ultimo è tenuto a sostenere i costi del procedimento. Oltre alle spese processuali, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la proposizione di ricorsi dilatori o manifestamente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione conferma che la via del patteggiamento è una scelta processuale che, una volta intrapresa e ratificata, preclude ripensamenti sulla questione della colpevolezza.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per motivi che riguardano la responsabilità penale?
No, la sentenza di patteggiamento è frutto di un accordo tra le parti. Di conseguenza, i motivi di ricorso che mettono in discussione la responsabilità dell’imputato sono considerati inammissibili.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende.
Il ricorso sarebbe stato ammissibile se la sentenza del giudice si fosse discostata dall’accordo tra le parti?
Sì, il ricorso può essere ammissibile se si contesta il fatto che la sentenza finale del giudice non tenga conto di quanto era stato convenuto nell’accordo di patteggiamento. Tuttavia, nel caso specifico esaminato, questa censura non è stata sollevata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4360 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4360 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CENTURIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP DEL TRIBUNALE di NAPOLI NORD, con sentenza in data 25/06/2025, applicava nei confronti di COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di c artt. 2, 4 e 7 I. n. 895/67, 23 I. n. 110/75, 648 e 697 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione riferimento alla intervenuta modifica dell’imputazione e alla violazione dell’art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile.
L’accordo ratificato dal giudice si sviluppa a seguito della modifica dell’imputazione. Il r deduce che la pronuncia non tenga conto di quanto convenuto.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, i motivi di ric responsabilità sono inammissibili.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determi causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versa della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025