Ricorso Inammissibile Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un chiaro esempio dei rigidi limiti imposti all’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. Il caso evidenzia come un ricorso inammissibile patteggiamento non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Modena. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva deciso di contestare la decisione del primo giudice sollevando questioni relative al giudizio di responsabilità e alla congruità della pena che era stata concordata tra le parti e applicata dal giudice.
L’appello è stato quindi portato all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione per una valutazione di legittimità.
Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso alla luce della normativa specifica che regola le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento. Il riferimento normativo chiave in questi casi è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma stabilisce in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tali motivi includono, ad esempio, l’espressione errata della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
La Corte ha rilevato che i motivi addotti dal ricorrente – ossia la contestazione della responsabilità e la congruità della pena – non rientrano nell’elenco previsto dalla legge. Pertanto, il ricorso è stato considerato ab origine privo dei requisiti di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state concise e dirette. I giudici hanno semplicemente constatato che le ragioni dell’appello erano legalmente non consentite. La legge è chiara nel limitare il diritto di impugnazione nel caso di patteggiamento, una scelta legislativa volta a garantire la stabilità e la rapidità di questo rito speciale. Poiché i motivi del ricorso esulavano da quelli permessi dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Di conseguenza, conformemente alla prassi consolidata, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o infondate.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la scelta del patteggiamento comporta una significativa rinuncia al diritto di contestare nel merito la sentenza. Le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici e formali. La decisione serve da monito per chiunque intenda percorrere la strada del ricorso contro una sentenza di patteggiamento: è essenziale verificare che i motivi rientrino nel ristretto novero di quelli ammessi dalla legge, per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni economiche. La stabilità delle decisioni giudiziarie, specialmente quelle basate su un accordo tra le parti, è un valore che l’ordinamento tutela con fermezza.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. La legge, specificamente l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, elenca in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Motivi come la valutazione della responsabilità o la congruità della pena, come nel caso di specie, non sono ammessi.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Quali erano i motivi specifici del ricorso in questo caso?
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza contestando il giudizio sulla sua responsabilità penale e la congruità (cioè l’adeguatezza) della pena che era stata concordata e applicata dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1205 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1205 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a KAIROUANO( TUNISIA) il
18/09/2001
avverso la sentenza del 13/06/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22561/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen; Esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità e alla congruità della
Ritenuti i motivi inammissibili perché, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod proc. pen., consentiti dalla legge;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.