Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1111 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 1111 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
avverso la sentenza del 18/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo, decidendo in sede di udienza preliminare, applicava nei confronti di NOME COGNOME, ai sensi degli artt. 444 e ss. i k c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ascrittigli.
Avverso la sentenza innanzi indicata, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l’applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell’art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall’art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l’obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l’inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l’altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell’art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall’art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso, come nel caso in esame, non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 6194 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19.9.2025.