Ricorso Inammissibile Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie principali per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito processuale comporta precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui è possibile contestare una sentenza di patteggiamento, chiarendo quando un ricorso inammissibile patteggiamento diventa una conseguenza inevitabile. Analizziamo questa importante decisione.
Il Contesto del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Mantova. Tale sentenza era il risultato di un accordo tra l’imputato stesso e il Pubblico Ministero, ovvero un patteggiamento. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando motivi che, tuttavia, non rientravano nelle strette maglie previste dalla legge per questo tipo di gravame.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo netto e rapido, utilizzando una procedura semplificata e senza formalità, definita de plano. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea la natura eccezionale dell’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha chiarito che il ricorso proposto esulava completamente dalle impugnazioni consentite dalla legge contro le sentenze di applicazione della pena.
I giudici hanno evidenziato due punti cruciali:
1. Consenso delle Parti: Le parti (imputato e Pubblico Ministero) avevano volontariamente e precisamente indicato al giudice la pena da applicare, e il giudice si era limitato a condividere e ratificare tale scelta sanzionatoria.
2. Assenza di Illegalità: La pena concordata e applicata non risultava viziata da alcuna forma di illegalità. L’impugnazione del patteggiamento è ammessa, infatti, solo per contestare errori di diritto gravi, come un’errata qualificazione giuridica del fatto o l’applicazione di una pena illegale, e non per un semplice ripensamento sull’opportunità dell’accordo.
In sostanza, il ricorso è stato considerato inammissibile perché basato su “motivi non consentiti”. Non è possibile utilizzare l’impugnazione per rimettere in discussione il merito di un accordo liberamente sottoscritto, in assenza di vizi evidenti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il patteggiamento è un accordo che, una volta omologato dal giudice, acquisisce una notevole stabilità. Le conclusioni che possiamo trarre sono le seguenti:
– Impugnazione Limitata: L’appello contro una sentenza di patteggiamento non è uno strumento per ottenere una seconda valutazione nel merito, ma solo un rimedio eccezionale per correggere specifici errori di diritto.
– Conseguenze Economiche: Proporre un ricorso palesemente infondato ha conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende serve da deterrente contro impugnazioni dilatorie o temerarie.
– Responsabilità della Difesa: La decisione di patteggiare deve essere ponderata attentamente, poiché le possibilità di rimetterla in discussione in un secondo momento sono estremamente ridotte. Il consenso prestato dalle parti è il pilastro su cui si regge la validità della sentenza.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per motivi specifici previsti dalla legge. Se i motivi del ricorso non rientrano tra quelli consentiti, come nel caso esaminato, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso (il ricorrente) viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso in questo caso specifico è stato ritenuto inammissibile?
Perché il ricorso esulava dalle impugnazioni consentite avverso una sentenza di patteggiamento. Le parti avevano concordato la pena, il giudice l’aveva condivisa e la sanzione non presentava profili di illegalità, rendendo quindi l’appello privo di fondamento legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32887 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza di applicazione della pena dal momento che le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare e questa non risulta inficiata da illegalità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024