Ricorso Inammissibile Patteggiamento: la Cassazione Fissa i Paletti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31012 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di procedura penale: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è soggetta a limiti rigorosi. Questa pronuncia chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile patteggiamento, sottolineando i rischi per chi tenta di percorrere questa strada senza un valido fondamento giuridico. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Palermo, emessa a seguito di un accordo tra l’imputato e la pubblica accusa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento). La pena concordata era di 6 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta insufficienza nella motivazione del provvedimento.
Limiti all’Impugnazione e Ricorso Inammissibile Patteggiamento
Il cuore della questione risiede nella speciale natura del patteggiamento. Si tratta di un rito che si fonda su un accordo tra le parti, rinunciando volontariamente a un processo dibattimentale completo. Per questa ragione, la legge pone dei paletti molto stretti alla possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva.
L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Questi includono, ad esempio, vizi legati all’espressione della volontà dell’imputato, alla mancata corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, all’errata qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena. Il motivo addotto dal ricorrente nel caso di specie – l’insufficienza della motivazione – non rientra in questo elenco.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. I giudici hanno evidenziato che l’impugnazione era stata proposta al di fuori dei casi specificamente consentiti dalla legge. Trattandosi di un ricorso inammissibile patteggiamento, la Corte non è nemmeno entrata nel merito della doglianza, fermandosi a una valutazione puramente procedurale.
Facendo leva su una consolidata giurisprudenza e richiamando l’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha tratto le dovute conseguenze dalla declaratoria di inammissibilità. Non avendo riscontrato elementi che potessero giustificare un errore incolpevole da parte del ricorrente nel proporre l’impugnazione, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha inflitto una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro da versare alla Cassa delle ammende, una sanzione che funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito chiaro: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta una sostanziale rinuncia a successive contestazioni, salvo i casi eccezionali e specifici previsti dal legislatore. Tentare di impugnare la sentenza per motivi non consentiti, come la generica insufficienza della motivazione, si traduce non solo in una sconfitta processuale, ma anche in significative conseguenze economiche. Questa decisione rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e scoraggia l’uso dilatorio e improprio degli strumenti di impugnazione.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per i motivi tassativamente elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena. Un motivo generico come l’insufficienza della motivazione non è ammesso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come stabilito nel caso di specie, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare 3.000 euro?
Questa condanna non è una multa per il reato, ma una sanzione processuale prevista dall’art. 616 c.p.p. Viene applicata quando un ricorso è dichiarato inammissibile e la Corte ritiene che non vi siano elementi per giustificare l’errore del ricorrente, sanzionando così la proposizione di un’impugnazione senza fondamento legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31012 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/08/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 2 agosto 2023 aì sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Palermo aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l’insufficienza della motivazione del provvedimento opposto.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il ricorso – trattato ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – dev’essere dichiarato inammissibile, perché proposto nei confronti di una sentenza di patteggiamento al di fuori dei casi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014);
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPHil Presidente