Ricorso Inammissibile Patteggiamento: i Limiti dell’Impugnazione
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 21452 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni, dichiarando il ricorso inammissibile patteggiamento presentato da un imputato. Questa decisione sottolinea i precisi confini entro cui è possibile contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, offrendo importanti chiarimenti per la pratica legale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bari. L’imputato, a seguito dell’accordo raggiunto con la pubblica accusa sulla misura della pena, ha deciso di impugnare tale sentenza proponendo ricorso per cassazione. I motivi del ricorso si concentravano esclusivamente su doglianze relative alla determinazione della pena, ovvero contestavano l’entità della sanzione che era stata oggetto dell’accordo stesso.
Il Ricorso Inammissibile Patteggiamento e la Decisione della Corte
La Suprema Corte, investita della questione, ha adottato una procedura semplificata, cosiddetta de plano, per decidere il ricorso. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione è chiara e si fonda su un principio consolidato della procedura penale. La Corte ha ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. Le contestazioni, infatti, non riguardavano un’eventuale illegalità della pena (ad esempio, una pena superiore ai massimi edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge), ma vertevano sulla sua quantificazione.
Il patteggiamento è, per sua natura, un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero. L’imputato rinuncia al dibattimento in cambio di uno sconto di pena. Contestare successivamente la misura di quella stessa pena, che è stata liberamente concordata, rappresenta una contraddizione logica e giuridica. La determinazione della sanzione è il cuore dell’accordo e, una volta ratificato dal giudice, non può essere rimesso in discussione se non per vizi specifici, come l’illegalità, che in questo caso non sussistevano. Le doglianze sulla congruità della pena sono quindi escluse dall’ambito del ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e chiarisce i limiti del diritto di impugnazione. Chi sceglie questo rito alternativo deve essere consapevole che la possibilità di contestare la sentenza in Cassazione è circoscritta a specifici vizi di legittimità, tra i quali non rientra il riesame della congruità della pena concordata. La decisione serve da monito: un ricorso basato su motivi non consentiti non solo verrà respinto, ma comporterà anche l’addebito di ulteriori spese e sanzioni, come avvenuto nel caso di specie. Questo principio garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando impugnazioni meramente dilatorie o fondate su un ripensamento dell’accordo precedentemente siglato.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti si basavano su contestazioni relative alla determinazione della pena, che era stata oggetto di un accordo tra le parti. La legge non consente di impugnare in sede di legittimità la congruità della pena concordata, a meno che essa non sia illegale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la pena era ‘oggetto di accordo e non illegale’?
Significa che la quantificazione della pena era il risultato di una negoziazione volontaria tra l’imputato e l’accusa, ratificata dal giudice. Non essendo state riscontrate violazioni di legge nella sua applicazione (es. pena superiore al massimo consentito), la sua misura non poteva essere messa in discussione attraverso il ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21452 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a KOTLI( PAKISTAN) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 del TRIBUNALE di BARI
det -e -~s`a -erlfe -Pert+7
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
n. 163 R.G. n. 44406/23
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla determinazione della pena (oggetto di accordo e non illegale);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1 GLYPH 4/2024.