Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando l’Impugnazione è Vietata
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale, ma quali sono i limiti alla sua impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile patteggiamento non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per i ricorrenti. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere la natura vincolante dell’accordo tra accusa e difesa.
I Fatti del Caso
Due imputati, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero attraverso il rito del patteggiamento, sancito da una sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania, decidevano di presentare ricorso in Cassazione. L’oggetto della loro doglianza era proprio il trattamento sanzionatorio che loro stessi avevano precedentemente accettato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha dichiarato i ricorsi proposti totalmente inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle richieste, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla loro ammissibilità. La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato: la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi specifici e tassativamente previsti dalla legge. Non è consentito utilizzare il ricorso per rimettere in discussione la congruità della pena che è stata oggetto dell’accordo tra le parti.
I motivi del ricorso, infatti, erano considerati ‘non consentiti’ in quanto vertevano sul trattamento punitivo concordato. La Cassazione ha specificato che un simile accordo può essere contestato solo se inficiato da ‘illegalità’. Ciò si verifica, ad esempio, se il giudice ha commesso un errore nella qualificazione giuridica del fatto o ha applicato una pena non prevista dalla legge per quel tipo di reato.
Nel caso di specie, non essendo stata rilevata alcuna illegalità nella pena pattuita, il tentativo di contestarla è risultato in un ricorso inammissibile patteggiamento, poiché si traduceva in una sorta di ‘ripensamento’ tardivo su un accordo già perfezionato e validato giudizialmente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto cruciale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e omologato dal giudice, acquista una forza vincolante. L’impugnazione non può diventare uno strumento per rinegoziare i termini dell’accordo. La pronuncia di inammissibilità e la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria servono da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve essere esercitato in modo responsabile e solo sulla base di motivi validi e legalmente riconosciuti. Tentare di impugnare una sentenza di patteggiamento al di fuori di questi stretti binari è un’azione destinata al fallimento e comporta ulteriori oneri economici.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi specifici, come un errore nella qualificazione giuridica del fatto o l’applicazione di una pena illegale. Non è possibile impugnarla semplicemente perché non si è più soddisfatti della pena concordata.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili in questo caso?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché gli imputati hanno contestato il trattamento punitivo che avevano precedentemente concordato con il pubblico ministero, un motivo non consentito dalla legge in assenza di profili di illegalità della pena applicata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 839 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 839 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania l’11/08/1998
COGNOMENOMECOGNOME nato a Catania il 21/05/1989
avverso la sentenza del 08/06/2023 emessa dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi proposti avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché
proposti per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità;
Considerato, all’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle’ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2023.