Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21937 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21937 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 04/04/1992
avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di SASSARI
i dato avviso alle parti; )
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis
cod. proc. pen.) per il reato di cui
all’art. 73 comma 1 d.P.R.309/1990, è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma
2-bis,
cod. proc.
pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministe
l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su
richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al di
correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’i
della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata declarator
di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricor
alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avve
sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinen
all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra rich
sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della m
sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applica della pena su richiesta.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale