Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando si Può Impugnare?
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale per definire rapidamente i procedimenti. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce proprio su questo aspetto, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento e chiarendo quali sono gli unici motivi validi per contestare la sentenza.
I Fatti del Caso
Nel caso esaminato, un imputato era stato condannato dal Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza di patteggiamento, alla pena di un anno e un mese di reclusione e 3.000 euro di multa per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 5 e 6, D.P.R. 309/1990).
Nonostante l’accordo raggiunto con la Procura, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di proporre ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era la presunta eccessività della pena applicata rispetto alla reale gravità dei fatti contestati.
I Motivi del Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Corte Suprema ha immediatamente stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione risiede nella tassatività dei motivi di impugnazione previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, stabilisce un elenco chiuso di ragioni per cui è possibile contestare una sentenza di patteggiamento. Sostenere che la pena concordata sia ‘troppo alta’ non rientra tra queste.
I Motivi di Ricorso Ammessi
L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso esclusivamente per contestare:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente sbagliato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (ad esempio, una pena pecuniaria inferiore o superiore ai limiti edittali).
La censura mossa dal ricorrente, relativa alla presunta sproporzione della pena, non rientra in nessuna di queste categorie. Con il patteggiamento, l’imputato accetta la pena e rinuncia a contestarne la congruità nel merito.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la censura sollevata dall’imputato non era un ‘motivo consentito’ dalla legge. La logica del legislatore è chiara: il patteggiamento è un accordo. Una volta che le parti hanno liberamente concordato una determinata pena e il giudice ha verificato la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della sanzione, non è più possibile rimettere in discussione la valutazione sulla sua ‘giustizia’ in concreto.
La declaratoria di inammissibilità, data la palese infondatezza del motivo, è stata pronunciata ‘senza formalità’, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa procedura accelerata si applica proprio ai ricorsi manifestamente inammissibili.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione ha due importanti conseguenze pratiche. La prima è un monito per imputati e difensori: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che preclude quasi ogni possibilità di appello sulla misura della pena. È essenziale valutare attentamente l’accordo prima di concluderlo. La seconda conseguenza è economica: l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha giustificato tale importo con l’ ‘elevato coefficiente di colpa’ nel proporre un’impugnazione basata su motivi non permessi dalla legge, un atto che appesantisce inutilmente il lavoro della giustizia.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento se si ritiene la pena concordata troppo alta?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la presunta ‘eccessività’ della pena non rientra tra i motivi di ricorso consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per le sentenze di patteggiamento, in quanto la congruità della pena è oggetto dell’accordo tra le parti.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, quali problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, un’errata qualificazione giuridica del fatto oppure l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro un patteggiamento?
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 4.000,00 euro a causa della grave colpa nel proporre un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45566 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45566 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 25 marzo 2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME la pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, commi 5 e 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso l’indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, per essergli stata applicata una pena eccessiva rispetto alla effettiva gravità dei fatti contestatigli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il residerb