Ricorso Inammissibile Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
La scelta di definire un procedimento penale attraverso l’applicazione della pena su richiesta, comunemente nota come patteggiamento, comporta conseguenze procedurali ben precise, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per chi intende contestare una sentenza di patteggiamento, chiarendo che un ricorso inammissibile per patteggiamento non solo viene respinto, ma comporta anche sanzioni economiche. Questo caso offre un’importante lezione sulla strategia processuale e sulla consapevolezza delle proprie scelte difensive.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Roma, con cui veniva applicata a un imputato la pena concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria. Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, non per un vizio procedurale o un errore di diritto, ma denunciando un ‘vizio di motivazione’ relativo all’apprezzamento degli elementi a suo carico. In pratica, si cercava di rimettere in discussione la valutazione della responsabilità penale, un aspetto che si considera definito proprio con l’accordo del patteggiamento.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. I giudici hanno richiamato il dettato normativo dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca tassativamente i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Tali motivi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
2. Mancata correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
L’appello presentato dalla difesa non rientrava in nessuna di queste categorie. Tentare di contestare la motivazione sulla responsabilità dell’imputato equivale a chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del merito della vicenda, un’operazione preclusa dopo la scelta del patteggiamento. La Corte ha quindi agito come da prassi, dichiarando l’inammissibilità con ordinanza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del rito alternativo: il patteggiamento implica una rinuncia da parte dell’imputato a contestare il merito dell’accusa in cambio di uno sconto di pena. Voler riaprire la discussione sulla propria colpevolezza in sede di legittimità è una contraddizione logica e giuridica. La difesa, secondo la Corte, ha avanzato le sue critiche in maniera ‘del tutto assertiva’, senza fondarle su uno dei motivi consentiti dalla legge.
L’evidente infondatezza dell’impugnazione ha portato a conseguenze economiche severe per il ricorrente. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la cifra è stata fissata in quattromila euro, una sanzione giustificata dalla ‘evidente inammissibilità’ che denota un profilo di colpa nell’aver attivato inutilmente la macchina della giustizia di legittimità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con effetti definitivi sul merito del processo. Qualsiasi tentativo di impugnazione deve essere attentamente ponderato e fondato esclusivamente sui ristretti motivi previsti dalla legge. Presentare un ricorso generico o volto a rimettere in discussione i fatti non solo è destinato al fallimento, ma espone l’imputato a ulteriori costi, trasformando una scelta difensiva in un errore strategico. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: il patteggiamento chiude la porta a ogni discussione sulla colpevolezza e apre la via del ricorso solo per specifici e circoscritti vizi di legittimità.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare la valutazione delle prove a carico dell’imputato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si basa su un presunto vizio di motivazione riguardo alla responsabilità dell’imputato. I motivi di ricorso sono limitati a specifici errori di diritto previsti dalla legge.
Quali sono i motivi validi per presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi consentiti, secondo l’art. 448 del codice di procedura penale, riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se viene presentato un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
In caso di ricorso palesemente inammissibile, la Corte lo dichiara tale con un’ordinanza. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver avviato un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12506 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 12506 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 461/2025
NOME COGNOME
CC – 28/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 5903/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TARANTO il 18/02/1954
avverso la sentenza del 04/12/2024 del TRIBUNALE di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Con sentenza del 4 dicembre 2024 il Tribunale di Roma Ð per quel che qui rileva Ð ha applicato a NOME COGNOME la pena su richiesta 444 cod. proc. pen., per i delitti di bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria da operazioni dolose a lui contestati.
Il difensore dellÕimputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il vizio di motivazione in ordine allÕapprezzamento degli elementi a carico del COGNOME.
Il ricorso è inammissibile poichŽ proposto fuori dai casi consentiti.
Difatti, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito Çsolo per motivi attinenti all’espressione della volontˆ dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalitˆ della pena o della misura di sicurezzaÈ (art. 448, comma 2, cod. proc. pen.) e, come esposto, la difesa Ð peraltro, in maniera del tutto assertiva Ð ha invece devoluto il vizio di motivazione con riguardo alla responsabilitˆ dellÕimputato.
L’inammissibilitˆ deve essere dichiarata Çcon ordinanza 610, comma 5cod. proc. pen.È (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).
Ne consegue, 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchŽ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilitˆ dellÕimpugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos’ deciso il 28/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME