Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11753 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 11753 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 15/02/1992 COGNOME nato il 29/10/1999
avverso la sentenza del 24/07/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di LI.:(CO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecco applicava nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, ai sensi degli artt. 444 e ss. 4 c.p.p., la pena per ciascuno di essi ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro in rubrica ascritti.
Avverso la sentenza innanzi indicata, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione, fondati sui medesimo motivi, lamentando entrambi violazione di legge, con riferimento all’entità della pena irrogata, ritenuta non congrua e del tutto sproporzionata ai fatti per cui è processo.
Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ai sensi del disposto dell’art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall’art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l’obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l’inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l’altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell’art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall’art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso, come nel caso in esame, non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4.12.2024.