Ricorso Inammissibile Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta precise conseguenze, soprattutto riguardo alle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i confini entro cui è possibile contestare una sentenza di patteggiamento, evidenziando come un ricorso inammissibile patteggiamento possa comportare severe sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Rimini che, accogliendo la richiesta di patteggiamento, aveva condannato un imputato alla pena di due anni di reclusione e 3.000 euro di multa per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990).
Nonostante l’accordo raggiunto con la pubblica accusa, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione. La contestazione non verteva su un vizio dell’accordo o sulla pena applicata, bensì sulla presunta violazione di legge da parte del giudice di merito. Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, senza però argomentare adeguatamente le ragioni per cui tale ipotesi era stata esclusa.
L’Impugnazione e i Motivi di Ricorso Inammissibile Patteggiamento
L’appello alla Corte Suprema si fondava su un unico motivo: l’inosservanza della legge penale per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La difesa sosteneva che il giudice del patteggiamento avesse l’obbligo di motivare esplicitamente perché non riteneva applicabile tale norma, che impone l’assoluzione immediata in caso di evidente innocenza dell’imputato.
Questa argomentazione si è scontrata con i rigidi paletti normativi che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, portando la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto basato su un motivo non consentito dalla legge. Gli Ermellini hanno richiamato l’attenzione sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (L. 103/2017).
Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Essi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La Corte ha osservato che la censura sollevata dal ricorrente – ossia la mancata valutazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – non rientra in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato estraneo al perimetro di controllo demandato alla Corte di Cassazione in sede di impugnazione di un patteggiamento.
La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata “senza formalità”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., una procedura accelerata riservata ai ricorsi palesemente infondati o non consentiti.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, essa conferma la natura largamente “tombale” del patteggiamento: una volta che le parti si accordano sulla pena, le possibilità di rimettere in discussione la decisione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici e gravi.
In secondo luogo, la pronuncia funge da monito sui rischi di un’impugnazione avventata. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma, fissata in 4.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha giustificato l’importo elevato con l’alto “coefficiente di colpa” del ricorrente nel proporre un’impugnazione basata su motivi palesemente non consentiti dalla legge.
Questa ordinanza, quindi, ribadisce un principio fondamentale: prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è essenziale verificare scrupolosamente che i motivi di doglianza rientrino nel novero tassativo indicato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle conseguenti sanzioni economiche.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento è limitata. Il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi specifici ed elencati in modo tassativo dalla legge.
Quali sono i motivi validi per ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i motivi validi sono: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra la richiesta e la sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45559 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45559 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI 02HQLGI) nato a SEMGUET( MAROCCO) il DATA_NASCITA il avverso la sentenza del 02/12/2022 del GIP TRIBUNALE di RIMINI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 2 dicembre 2022 il Tribunale di Rimini ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME la pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso l’indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza della legge penale, per avere il giudice di merito escluso la ricorrenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. senza argomentare adeguatamente in proposito.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017); in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
T: $ T A
Il residente