Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Limiti e Conseguenze
La scelta del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una strategia processuale che comporta benefici ma anche precise limitazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra chiaramente quali sono le conseguenze di un’impugnazione presentata senza rispettare le regole, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile patteggiamento e a sanzioni per il ricorrente. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere i confini di questo strumento giuridico.
Il Caso: Un Appello Contro la Sentenza di Patteggiamento
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano il 2 aprile 2025. L’imputato, non soddisfatto dell’esito, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando il mancato proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Tale norma prevede che il giudice, in ogni stato e grado del processo, se riconosce l’evidenza di una causa di non punibilità, debba dichiararla immediatamente con sentenza.
L’appellante sosteneva, in sostanza, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto proscioglierlo anziché ratificare l’accordo sulla pena.
I Motivi del Ricorso e le Norme di Riferimento
Il ricorso si fondava su un unico motivo: la violazione dell’articolo 129 c.p.p., ovvero la mancata assoluzione immediata. Tuttavia, la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento è strettamente regolata dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione, e tra questi non figura la mancata applicazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se non in casi specifici e ben argomentati.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile per due ragioni fondamentali, chiare e nette.
In primo luogo, il motivo addotto dal ricorrente non rientra tra quelli consentiti dalla legge. L’articolo 448 c.p.p. stabilisce un perimetro preciso per le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento, volto a evitare ricorsi dilatori o pretestuosi. Poiché la doglianza sollevata non era prevista in tale elenco, il ricorso era di per sé inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato la totale genericità del motivo. Il ricorrente non aveva fornito alcun elemento specifico o argomentazione a supporto della sua tesi. La semplice menzione della violazione di una norma, senza spiegare in che modo e perché il giudice di merito avrebbe errato, rende il ricorso vago e, quindi, non scrutinabile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: chi sceglie il patteggiamento accetta una sostanziale limitazione del diritto di impugnazione. Il ricorso inammissibile patteggiamento non è solo un esito processuale, ma una conseguenza diretta della violazione delle regole che disciplinano questo rito speciale. La Corte, dichiarando l’inammissibilità, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione serve da deterrente contro impugnazioni infondate, che congestionano il sistema giudiziario senza avere possibilità di successo. La lezione è chiara: prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è cruciale verificare che i motivi rientrino nel novero di quelli espressamente ammessi dalla legge e che siano supportati da argomentazioni specifiche e dettagliate.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. L’ordinanza chiarisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi specificamente previsti dall’articolo 448 del codice di procedura penale. Un motivo non previsto dalla norma, come in questo caso la generica richiesta di proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.), rende il ricorso inammissibile.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Perché il motivo del ricorso è stato considerato anche ‘generico’?
La Corte ha ritenuto il motivo generico perché non era stato dedotto ‘alcunché’, ovvero non erano stati forniti elementi specifici o argomentazioni concrete a sostegno della richiesta di proscioglimento, rendendo l’impugnazione vaga e non meritevole di esame nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2961 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2961 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17709/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 proc. pen.;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sen dell’art. 448 cod. proc. pen., e, dall’altra, perché del tutto generico, non essendo stato d alcunchè;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025.