Ricorso Inammissibile Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è una strada stretta e con limiti ben precisi. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito la severità dei criteri di ammissibilità, sottolineando come un ricorso inammissibile patteggiamento comporti conseguenze economiche per il ricorrente. Questa pronuncia offre un’importante lezione sui confini dell’impugnazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (comunemente nota come ‘patteggiamento’), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione nella sentenza, ritenendo che le ragioni a sostegno della decisione non fossero adeguate.
Tuttavia, il suo tentativo di far valere questa doglianza davanti alla Suprema Corte si è scontrato con le rigide disposizioni normative che regolano questa specifica materia.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il ricorso come inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Al di fuori di queste specifiche ipotesi, l’impugnazione non è consentita.
I motivi ammessi dalla legge sono:
1. Espressione della volontà dell’imputato: vizi relativi al consenso prestato per l’accordo.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: quando il giudice decide su aspetti non compresi nell’accordo.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha rilevato che il motivo addotto dal ricorrente, ovvero il vizio di motivazione, non rientra in nessuna delle categorie sopra elencate. Di conseguenza, il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, rendendolo irrimediabilmente inammissibile.
La Suprema Corte ha poi applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa disposizione stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in assenza di una prova di colpa incolpevole nella determinazione della causa di inammissibilità (un principio affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2000), il ricorrente deve versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: l’accesso al giudizio di cassazione per le sentenze di patteggiamento è eccezionale e limitato a vizi di particolare gravità, attinenti alla legalità della procedura e della pena, piuttosto che al merito della motivazione. Chi intende impugnare una sentenza di questo tipo deve attentamente verificare che le proprie censure rientrino nel perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere respinta la propria istanza, ma anche di subire una condanna economica per aver promosso un ricorso inammissibile patteggiamento.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, non è sempre possibile. Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi specifici e tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per ricorrere contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi sono: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se il ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di una causa di non colpevolezza, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 c.p.p. Nel caso specifico, la somma era di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27568 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27568 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRUZZANO ZEFFIRIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA
&Iato avviso alle parti – ;7
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, essendo proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.