Ricorso Inammissibile Patteggiamento: la Cassazione Fissa i Paletti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. La decisione chiarisce che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, non è possibile contestarlo in sede di legittimità per motivi che attengono al merito del trattamento sanzionatorio. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile patteggiamento rappresenti l’esito quasi certo per chi tenta di rimettere in discussione l’accordo senza denunciare una vera e propria illegalità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dai ricorsi presentati da due imputati avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale. Gli imputati, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e aver ottenuto la ratifica del giudice, avevano deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso, tuttavia, vertevano sul trattamento punitivo che loro stessi avevano precedentemente accettato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Suprema Corte, con una procedura snella e senza udienza pubblica (de plano), ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato nel nostro ordinamento processuale penale: la sentenza di patteggiamento è impugnabile solo per un novero ristretto di motivi. L’accordo tra accusa e difesa sulla misura della pena costituisce il cuore del patteggiamento e non può essere oggetto di un ripensamento successivo, salvo casi eccezionali.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che i motivi proposti dagli imputati non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per questo tipo di sentenza. In particolare, le censure erano dirette contro il “trattamento punitivo convenuto tra le parti”, ovvero la quantificazione della pena che era stata oggetto dell’accordo. Secondo la Cassazione, non è possibile contestare l’entità della pena patteggiata, a meno che essa non sia “inficiata da illegalità”. Un’ipotesi di illegalità si verifica, ad esempio, quando viene applicata una pena non prevista dalla legge per quel tipo di reato o quando non vengono rispettati i limiti edittali.
Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano lamentato alcuna illegalità della pena, ma si erano limitati a contestarne la misura, mettendo di fatto in discussione il patto precedentemente siglato. Per questa ragione, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, sanzionando l’uso improprio dello strumento dell’impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e la natura quasi definitiva dell’accordo sulla pena. La pronuncia serve da monito: il patteggiamento è una scelta processuale che implica una rinuncia a contestare nel merito la pena concordata. Chi accede a questo rito alternativo deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Un ricorso inammissibile patteggiamento è l’esito prevedibile quando si tenta di rimettere in discussione l’accordo senza poter allegare un vizio di legittimità della pena applicata. La decisione della Cassazione, pertanto, tutela l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le impugnazioni vengano utilizzate per fini meramente dilatori o per rinegoziare accordi già perfezionati.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per un numero limitato di motivi previsti dalla legge, come ad esempio l’illegalità della pena applicata, e non per contestare l’adeguatezza della sanzione concordata tra le parti.
Per quali motivi un ricorso contro una sentenza di patteggiamento è dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non rientrano tra quelli consentiti dalla legge. Come specificato in questa ordinanza, un ricorso che contesta il trattamento punitivo concordato tra le parti, senza denunciare un vizio di illegalità, è destinato all’inammissibilità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, come avvenuto nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28434 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; 7
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Osserva
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, perch proposti avverso sentenza resa ai sensi dell’art. 444 e ss cpp, per motivi non consentiti, affere al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità;
•
Rilevato, pertanto, che I ricorso , deve. essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile é ricorse e condanna q ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente