Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando si Può Impugnare la Sentenza
La scelta di definire un procedimento penale attraverso il patteggiamento (tecnicamente, applicazione della pena su richiesta delle parti) è una decisione strategica con profonde implicazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi paletti che limitano la possibilità di impugnare tali sentenze, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e come si può contestare una sentenza frutto di un accordo con la Procura.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato una pena con il Pubblico Ministero, ratificata dal Tribunale di Brescia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua doglianza si concentrava su un presunto difetto di motivazione da parte del giudice di merito. In particolare, il ricorrente sosteneva che la sentenza non avesse adeguatamente argomentato l’esclusione di possibili cause di non punibilità, limitandosi a ratificare l’accordo tra le parti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non rientravano nel perimetro, molto ristretto, dei vizi che possono essere fatti valere contro una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, oltre a confermare la sentenza impugnata, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione dei giudici supremi si fonda su principi consolidati della procedura penale, rafforzati dalla cosiddetta “Novella Orlando” (Legge n. 103/2017).
I Limiti Imposti dalla Legge al Ricorso Contro il Patteggiamento
Il cuore della motivazione risiede nell’articolo 448, comma II-bis, del Codice di Procedura Penale. Questa norma, introdotta proprio dalla Riforma Orlando, stabilisce che il ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito soltanto per un numero limitato di motivi:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
2. Illegalità della pena applicata.
3. Vizi del consenso (ad esempio, se l’accordo è stato estorto con violenza o minaccia).
La critica mossa dal ricorrente, relativa a un presunto difetto motivazionale, è chiaramente estranea a questo elenco tassativo. La Corte ha sottolineato che lamentele generiche sulla motivazione, soprattutto quando si è rinunciato volontariamente a contestare le prove attraverso la richiesta di patteggiamento, sono inammissibili.
La Natura del Controllo del Giudice sul ricorso inammissibile patteggiamento
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che, nel ratificare un patteggiamento, il giudice del merito non è tenuto a redigere una motivazione complessa come quella di una sentenza emessa dopo un dibattimento. Il suo compito è verificare che non sussistano le condizioni per un proscioglimento immediato dell’imputato (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.), che l’accordo sia congruo e che la qualificazione giuridica del reato sia corretta. La scelta di patteggiare implica una rinuncia implicita alla contestazione delle prove, rendendo sufficiente una motivazione sintetica da parte del giudice, che si basi sull’accordo raggiunto e sugli atti disponibili.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante: il patteggiamento non è una semplice via d’uscita per ottenere uno sconto di pena, ma un atto processuale che chiude quasi ermeticamente le porte a future contestazioni. Prima di accedere a questo rito, è essenziale essere consapevoli che si sta rinunciando a gran parte del proprio diritto di difesa nel merito. Il ricorso inammissibile patteggiamento non è un’ipotesi remota, ma la regola per tutte quelle impugnazioni che non si fondano sui pochi e specifici motivi previsti dalla legge. La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, inoltre, agisce come forte deterrente contro la proposizione di ricorsi pretestuosi o infondati, rafforzando la stabilità e l’efficienza delle decisioni giudiziarie basate sull’accordo delle parti.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. A seguito della Riforma Orlando, il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è limitato a motivi specifici: errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o vizi del consenso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un presunto difetto di motivazione riguardo all’esclusione di cause di non punibilità. Questo motivo non rientra nell’elenco tassativo previsto dall’art. 448, comma II-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 4.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, salvo che non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41379 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
bdZits:
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Brescia gli ha applicato la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa in aumento sulla pena indicata a suo carico nella sentenza 18 marzo 2024 n.1011/24 del Tribunale di Brescia.
Il ricorrente deduce difetto motivazionale a sostegno della pronuncia di condanna non sorretto da adeguato apparato argomentativo in relazione alla esclusione di cause di non punibilità.
I profili di doglianza sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso.
3.1 Invero il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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