Ricorso Inammissibile Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini di questa impugnazione, confermando la linea dura contro il ricorso inammissibile patteggiamento proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Il Caso in Esame: un Ricorso Fuori dai Binari
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato, tramite il suo difensore, ha tentato di contestare la decisione, sollevando una serie di censure. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente bloccato il tentativo, evidenziando come i motivi del ricorso fossero del tutto estranei al perimetro delineato dalla normativa vigente per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Limiti all’Appello e il Ricorso Inammissibile Patteggiamento
L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale è il pilastro su cui si fonda la decisione della Corte. Questa norma stabilisce in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
* Vizi nella volontà dell’imputato: quando il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
* Difetto di correlazione: se c’è una discrepanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
* Erronea qualificazione giuridica: nel caso in cui il fatto sia stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata.
* Illegalità della pena: qualora la pena applicata sia illegale, ovvero contraria a norme imperative o non prevista dalla legge per quel tipo di reato.
* Illegalità di una misura di sicurezza: se la misura di sicurezza disposta non è conforme alla legge.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo elenco chiuso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha agito come un rigoroso controllore del rispetto delle norme procedurali. Ha rilevato che le censure sollevate dal ricorrente non rientravano in alcuna delle categorie consentite dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ‘senza formalità’, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di ricorso inammissibile patteggiamento non è priva di conseguenze. La legge prevede che, a seguito di tale pronuncia, il ricorrente sia condannato a due pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. Una somma a favore della Cassa delle Ammende: un importo che la Corte stabilisce tenendo conto della gravità della colpa del ricorrente nell’aver presentato un’impugnazione palesemente infondata. Nel caso specifico, la somma è stata fissata a quattromila euro, a testimonianza di un ‘elevato coefficiente di colpa’.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono cristalline e si basano su un’interpretazione letterale e rigorosa della legge. L’istituto del patteggiamento si fonda su un accordo tra accusa e difesa, che viene poi ratificato da un giudice. Consentire un’impugnazione ampia e indiscriminata snaturerebbe la finalità deflattiva e acceleratoria del rito. I limiti imposti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. servono proprio a preservare la stabilità di questo accordo, permettendo un controllo di legittimità solo sui vizi più gravi e strutturali della sentenza, senza riaprire una discussione sul merito della colpevolezza o sulla congruità della pena concordata.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento accetta implicitamente una forte limitazione del proprio diritto di impugnazione. Presentare un ricorso per motivi non consentiti non solo è un’azione destinata al fallimento, ma comporta anche significative sanzioni economiche. La decisione serve da monito per gli operatori del diritto, sottolineando la necessità di valutare con estrema attenzione i presupposti di un ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative conseguenze pregiudizievoli per l’assistito.
Quando è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento solo per motivi specifici e tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, quali l’errata espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se i motivi del ricorso non rientrano tra quelli consentiti?
Se i motivi del ricorso non rientrano nell’elenco previsto dalla legge, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, il cui importo è determinato dalla Corte in base alla colpa del ricorrente nell’aver proposto l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA
dat -e -evafse -erl+e -pa4i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile indeducibilità RAGIONE_SOCIALE censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto d correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.