Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27014 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AVEZZANO
dato avviso alle parti3
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
r
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati i ricorsi proposti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME e la sentenza impugnata.
Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 – trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che, In base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misur di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).
Ritenuto che alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta e che l’omessa indicazione dell’iter” attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, costituisce una mera irregolarità della sentenza, atteso che l’entità della riduzione premiale trova il proprio fondamento nell’art. 444 cod. proc. pen.( Sez. 4, n. 12245 del 15/01/2007, Rv. 236188 – 01Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, Rv. 277892 – 01; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 – 01; Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Rv. 283943 – 01).
Rilevato che i ricorrenti, nell’unico atto di impugnazione a firma del difensore, si sono limitati a contestare, per di più in termini generici, un vizio d motivazione senza alcun riferimento alla concreta vicenda processuale.
Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 6 giugno 2024.