Ricorso inammissibile patteggiamento: i limiti
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione nel contesto dei riti speciali. In particolare, la Corte di Cassazione chiarisce quando un ricorso inammissibile patteggiamento viene dichiarato tale, sottolineando la specificità delle norme che regolano l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Comprendere questi limiti è fondamentale per evitare conseguenze negative, come la condanna a spese e sanzioni.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza di Patteggiamento
Un soggetto, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta (comunemente nota come ‘patteggiamento’) emessa dal GIP del Tribunale, ha deciso di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione. La doglianza principale sollevata dal ricorrente riguardava la presunta ‘omessa motivazione’ da parte del giudice di primo grado, un vizio che, secondo la sua tesi, avrebbe inficiato la validità della sentenza stessa.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede in una precisa regola procedurale. La Corte ha osservato che il rito del patteggiamento, disciplinato dall’articolo 444 del codice di procedura penale, prevede dei motivi di ricorso specifici e limitati. La lamentela per ‘omessa motivazione’, come prevista dall’articolo 129 dello stesso codice, non rientra tra le ragioni consentite per impugnare una sentenza di questo tipo.
In altre parole, chi sceglie la via del patteggiamento accetta un quadro di garanzie e di impugnazioni differente e più ristretto rispetto al rito ordinario. La legge presume che, essendo la pena frutto di un accordo tra accusa e difesa, il controllo sulla motivazione sia meno esteso. Proporre un ricorso per motivi non previsti dalla legge lo rende, per definizione, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza penale: la scelta di un rito speciale come il patteggiamento comporta conseguenze precise, inclusa una limitazione delle facoltà di impugnazione. La decisione di presentare un ricorso deve essere attentamente ponderata, verificando che i motivi addotti siano tra quelli espressamente consentiti dalla legge per quel determinato rito. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di subire una condanna economica per le spese processuali e una sanzione aggiuntiva, come avvenuto nel caso di specie. Pertanto, è essenziale affidarsi a una difesa tecnica competente che possa valutare correttamente i presupposti e le effettive possibilità di successo di un’eventuale impugnazione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la sentenza emessa a seguito di patteggiamento può essere impugnata solo per i motivi specificamente previsti dalla legge, come stabilito dall’art. 444 del codice di procedura penale. Proporre un ricorso per ragioni non consentite da tale rito ne determina l’inammissibilità.
Qual era il motivo del ricorso nel caso specifico?
Il ricorrente lamentava una ‘omessa motivazione’ da parte del giudice, un motivo previsto in via generale dall’art. 129 del codice di procedura penale ma non consentito per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36514 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36514 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso in ordine alla omessa motivazione ex art. 129 cod. proc. pen. è proposto per ragioni non consentite dal rito ex ar . 444 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della assa delle ammende.
Così deciso il 24.10.2025