Ricorso Inammissibile Patteggiamento: i Limiti Stabiliti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle scelte processuali più significative a disposizione dell’imputato, ma quali sono i confini per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti stringenti dell’impugnazione, confermando che il ricorso inammissibile patteggiamento è una conseguenza concreta quando non si rispettano i paletti normativi. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare a seguito di un accordo sulla pena (patteggiamento), ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. L’imputato, attraverso il suo ricorso, sollevava una serie di censure contro la decisione del giudice di primo grado, cercando di rimetterla in discussione davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a un vaglio preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i limiti al ricorso dopo il patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione solo per un numero chiuso e specifico di motivi. Questi includono:
* Vizi nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione non è conforme alla legge.
I giudici hanno rilevato che le censure proposte dal ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso era “indeducibile”, ovvero basato su motivi non consentiti dalla legge per questo tipo di impugnazione. La pronuncia di ricorso inammissibile patteggiamento è stata quindi una conseguenza diretta e inevitabile. La Corte ha inoltre specificato che tale declaratoria avviene “senza formalità”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., per ragioni di economia processuale.
Conclusioni: Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Chi accede a questo rito premiale accetta, in sostanza, la pena concordata, e può contestarla solo per vizi specifici e gravi. Proporre un ricorso al di fuori di questi binari non solo è inutile, ma anche dannoso. La condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende, motivata dall'”elevato coefficiente di colpa” nel presentare un ricorso palesemente inammissibile, serve da monito: le impugnazioni non devono essere uno strumento dilatorio o un tentativo di riesaminare il merito della vicenda, ma un rimedio serio da utilizzare solo quando ne sussistono i precisi presupposti di legge.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. La sentenza di patteggiamento può essere impugnata con ricorso per Cassazione solo per i motivi specifici elencati nell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come vizi della volontà, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte dal ricorrente non rientravano in alcuna delle categorie di motivi consentite dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, la cui entità è stabilita dal giudice in base alla colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 251 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 09/04/1969
avverso la sentenza del 07/02/2023 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di GENOVA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, pe indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difet correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica d fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ir favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
DEPOSITATA