Ricorso Inammissibile Patteggiamento: i Limiti Fissati dalla Cassazione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini ristretti dell’impugnazione contro le sentenze di patteggiamento, confermando la regola del ricorso inammissibile patteggiamento se basato su vizi di motivazione. Questa decisione sottolinea l’importanza dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Orlando, che ha drasticamente limitato i motivi di ricorso per le sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come patteggiamento), emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Perugia. L’imputato lamentava un vizio di motivazione della sentenza, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente verificato l’insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto fornire una spiegazione più approfondita del perché non sussistessero i presupposti per un’assoluzione immediata, nonostante l’accordo sulla pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha agito de plano, ovvero senza udienza pubblica, ritenendo il ricorso manifestamente infondato. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 2017, stabilisce che il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per un elenco tassativo di motivi. Tra questi non figura il vizio di motivazione.
La Corte ha specificato che i motivi ammessi riguardano esclusivamente violazioni di legge, come:
1. La mancata corrispondenza tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice.
2. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’applicazione di una pena illegale.
Il motivo sollevato dal ricorrente, ovvero il presunto vizio di motivazione sulla verifica dell’art. 129 c.p.p., non rientra in nessuna di queste categorie. Non si trattava di una discordanza tra richiesta e sentenza, né di un difetto di volontà o di una pena illegale secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza (in particolare dalla sentenza “Jazouli” delle Sezioni Unite).
La Portata della Riforma e i Limiti all’Impugnazione
La Cassazione ha ribadito che la volontà del legislatore del 2017 era quella di limitare l’impugnabilità delle sentenze di patteggiamento per deflazionare il carico giudiziario e dare maggiore stabilità agli accordi processuali. Consentire un sindacato sulla motivazione, anche se relativa alla verifica delle cause di proscioglimento, aprirebbe la porta a un tipo di controllo che la legge ha inteso escludere. Pertanto, il ricorso inammissibile patteggiamento è la conseguenza diretta di un’impugnazione che si fonda su argomenti non previsti dalla norma.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico: chi accede al rito del patteggiamento accetta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. La possibilità di ricorrere in Cassazione è un’eccezione, circoscritta a vizi gravi e specifici che attengono alla legalità della pena o alla corretta formazione del consenso. Qualsiasi doglianza relativa all’apparato motivazionale della sentenza, anche se inerente a profili importanti come la valutazione delle cause di non punibilità, è destinata a essere dichiarata inammissibile. Questa decisione serve da monito per la difesa: la strategia processuale deve tenere conto, fin dall’inizio, che la scelta del patteggiamento comporta una quasi totale rinuncia alla possibilità di un riesame della decisione nel merito o nella sua giustificazione logica.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un difetto di motivazione?
No, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale esclude espressamente il vizio di motivazione dai motivi di ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. L’impugnazione è consentita solo per specifiche violazioni di legge.
Per quali motivi si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi tassativamente indicati, tra cui la discordanza tra la richiesta e la sentenza, vizi nella volontà dell’imputato, l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’applicazione di una pena illegale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, a favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4065 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4065 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 12/08/1973
avverso la sentenza del 12/12/2023 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di PERUGIA
eleto -awise-alle-paitif udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto, quale quello esame, avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell’insussistenza di cau proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annovera quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richies e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti all’ espressione della volontà dell’impu alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione di una pena che possa def illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, c 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2024.