Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando l’Errore di Qualificazione non Basta
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini stringenti per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La decisione chiarisce che un presunto errore nella qualificazione giuridica del fatto non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità se la sua verifica richiede un’analisi del merito, non consentita in sede di legittimità. Questo principio rende di fatto il ricorso inammissibile patteggiamento in molti casi in cui la doglianza non sia di immediata evidenza.
I Fatti del Caso
Due imputati avevano proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) emessa dal GIP del Tribunale. L’unica motivazione alla base del ricorso era un presunto errore nella qualificazione giuridica del reato contestato. Secondo la difesa, i fatti, così come descritti, avrebbero dovuto essere inquadrati in una diversa e meno grave fattispecie di reato. La richiesta era, quindi, di annullare la sentenza per questo vizio.
Il Ricorso Inammissibile Patteggiamento: L’Analisi della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, aderendo a un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione e nei limiti specifici previsti per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. I giudici hanno sottolineato come un ricorso per cassazione sia ammissibile solo per vizi di legittimità e non per una nuova valutazione dei fatti.
Nel caso del patteggiamento, questo principio è ancora più rigoroso. Un errore nella qualificazione del fatto può essere fatto valere solo se emerge ictu oculi, cioè con assoluta immediatezza e senza alcuna necessità di indagine, dal testo stesso dell’imputazione o dalla decisione impugnata. Se, al contrario, per accertare il presunto errore è necessaria una “verifica in fatto non consentita”, l’impugnazione non può essere accolta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di una chiara distinzione di ruoli. Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nell’interpretare gli elementi fattuali. L’accordo tra accusa e difesa che sta alla base del patteggiamento cristallizza una determinata ricostruzione del fatto e la sua qualificazione giuridica. Contestare tale qualificazione in Cassazione significa, implicitamente, chiedere una rilettura degli elementi di fatto, attività preclusa in quella sede.
Nel caso di specie, l’asserito errore non era palese né immediatamente desumibile dagli atti. Stabilire se la qualificazione fosse corretta avrebbe imposto alla Corte di esaminare il materiale probatorio e di compiere valutazioni di merito, cosa che esula completamente dalle sue competenze. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, cioè senza la necessità di un’udienza pubblica, e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale in materia di impugnazioni: la via del ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è estremamente stretta. La decisione di accedere a questo rito alternativo comporta una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la ricostruzione dei fatti. Le uniche censure ammissibili in sede di legittimità sono quelle che riguardano vizi procedurali evidenti, errori manifesti nell’applicazione della legge o, come nel caso in esame, errori di qualificazione giuridica che siano palesi e non richiedano alcuna attività interpretativa o valutativa dei fatti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la scelta del patteggiamento deve essere ponderata attentamente, con la consapevolezza che le possibilità di rimetterla in discussione in un secondo momento sono molto limitate.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento per un errore nella qualificazione giuridica del reato?
Sì, ma solo a condizione che l’errore sia immediatamente evidente dal testo dell’imputazione o della sentenza, senza che sia necessaria alcuna analisi o rivalutazione dei fatti del caso.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché l’asserito errore nella qualificazione del fatto non era palese e la sua verifica avrebbe richiesto un esame del merito e una valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4085 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4085 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 13/12/1991
NOME nato il 02/06/1995
avverso la sentenza del 27/03/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di LODI
datia-avv 4 se – aRePertir –
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, esclusivamente dal punto di vista nominale, un asserito errore nella qualificazione del fatto, non emergente, con la necessaria immediatezza, dal portato letterale della imputazione o dal tenore della decisione gravata perché, di contro, legato ad una verifica in fatto non consentita;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, com 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2024.