Ricorso Inammissibile: La Cassazione sui Limiti dell’Impugnazione del Patteggiamento
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 20023 del 2024, offre importanti chiarimenti sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento e sulla necessità di specificità nei motivi di ricorso, specialmente quando si contesta un ordine di confisca. La decisione ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, ribadendo principi consolidati e cruciali per la pratica legale. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal G.u.p. del Tribunale di Pistoia. L’imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero una pena per reati legati agli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. La sentenza, oltre ad applicare la pena concordata, disponeva anche la confisca e la distruzione di tutto quanto era stato posto sotto sequestro nel corso delle indagini.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Difesa
La difesa ha articolato il ricorso su due principali motivi di doglianza:
1. Omessa applicazione dell’art. 129 c.p.p.: Si lamentava che il giudice del patteggiamento non avesse preventivamente verificato l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento immediato dell’imputato.
2. Mancata motivazione sulla confisca: Si contestava la genericità della sentenza, che ordinava la confisca di “quanto in sequestro” senza specificare quali beni fossero oggetto della misura e senza fornire una motivazione adeguata al riguardo.
L’obiettivo della difesa era ottenere l’annullamento della sentenza per questi vizi procedurali e di motivazione.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e genericità, dichiarando quindi il ricorso inammissibile.
I Rigidi Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento
Sul primo punto, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017. Questa legge ha modificato l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, limitando drasticamente le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Oggi, il ricorso è consentito solo per un elenco tassativo di motivi, tra i quali non rientra la presunta mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Pertanto, questo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
La Genericità del Motivo sulla Confisca
Anche il secondo motivo è stato respinto, ma per una ragione diversa: la sua genericità. La Corte ha sottolineato che un interesse concreto a impugnare un ordine di confisca sorge solo per quei beni di cui l’imputato potrebbe legittimamente chiedere la restituzione. Nel caso di specie, la sostanza stupefacente è soggetta a confisca obbligatoria per legge, quindi non vi può essere alcun diritto alla restituzione.
Per eventuali altri beni sequestrati (denaro, telefoni, veicoli, ecc.), l’imputato aveva l’onere della specificità: avrebbe dovuto indicare chiaramente nel ricorso quali fossero questi beni e perché avesse diritto a riaverli. Limitarsi a contestare in modo indistinto la “confisca di quanto in sequestro” rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile. L’imputato, essendo a conoscenza di cosa gli fosse stato sequestrato, doveva articolare la sua doglianza in modo preciso.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri procedurali. In primo luogo, il principio di tassatività dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento, che mira a garantire la stabilità di sentenze basate su un accordo tra le parti. In secondo luogo, il principio dell’onere della specificità dei motivi di ricorso, che impone alla parte che impugna di formulare censure precise e dettagliate per consentire al giudice di valutarne la fondatezza, evitando ricorsi meramente esplorativi o dilatori.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un messaggio chiaro: le impugnazioni nel processo penale, e in particolare quelle contro le sentenze di patteggiamento, devono essere fondate su motivi specifici e legalmente ammessi. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per contestare efficacemente una confisca, è indispensabile individuare con precisione i beni per i quali si vanta un diritto alla restituzione, argomentando in modo puntuale le ragioni della propria pretesa.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per la mancata verifica di cause di proscioglimento?
No, la sentenza chiarisce che l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento a ipotesi tassativamente indicate, tra le quali non rientra la mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Cosa deve fare un imputato per contestare efficacemente un ordine di confisca generico in una sentenza?
L’imputato ha l’onere di specificare nel suo ricorso quali beni, tra quelli sequestrati, ritiene di avere diritto alla restituzione. Una doglianza generica sulla “confisca di quanto in sequestro” è considerata inammissibile per mancanza di specificità.
La confisca dello stupefacente sequestrato è sempre obbligatoria?
Sì, la sentenza conferma che lo stupefacente è soggetto a confisca obbligatoria per legge. Di conseguenza, un ricorso non può validamente contestare la confisca di tale sostanza, poiché non esiste un diritto alla sua restituzione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20023 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 19/07/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità de ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/07/2023, il G.u.p. del Tribunale di Pistoia ha applica a COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena da qu concordata con il P.M. in relazione ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 de come meglio specificato ai capi 3) e 3-bis) in rubrica, disponendo altresì la con e la distruzione di quanto in sequestro.
Ricorre per cassazione lo COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento sia alla omessa applicazione dell’art. 129
proc. pen., sia alla mancata indicazione, in sentenza, dei beni sequestra sottoporre a confisca (peraltro non motivata).
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollec una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la manife infondatezza del primo motivo e la genericità del secondo, essendo il ricorre ben consapevole dei beni in sequestro e non avendo egli indicato per quali di sarebbe stata necessaria la motivazione (essendo lo stupefacente soggetto confisca obbligatoria).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondato è il primo motivo, dovendosi qui ribadire l’indirizzo interpretativo di questa suprema Corte, del tutto consolidato, sec cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avve la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla le giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipote violazione di legge in esso tassativamente indicate» (così, tra le tante, Sez. F n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01).
Per ciò che riguarda la residua censura, devono condividersi i rili formulati dal AVV_NOTAIO in ordine alla genericità del motivo.
È infatti evidente che un interesse ad impugnare la statuizione di “confisc distruzione di quanto in sequestro”, contenuta nella sentenza del G.u.p., configurarsi solo con riferimento a beni di cui l’imputato possa vantare un di alla restituzione, circostanza che certamente deve essere esclusa in relazione stupefacente sequestrato e dettagliatamente descritto al capo 3-bis della rubr
Vi era dunque un onere, a carico del ricorrente – ben a conoscenza di quant sequestrato nel corso del processo definito con la sentenza qui impugnata adeguata specificità nell’articolare il motivo di ricorso, individuando (se esi beni sequestrati di cui poteva ottenere la restituzione. L’indistinta dog formulata nell’interesse dello NOME non può che ricadere, per le ragioni appen esposte, nel vizio di genericità.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle !kmmende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell Ammende.
Così deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigli GLYPH estensore GLYPH
Il Presidente