Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21458 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21458 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il 19/07/1984
avverso la sentenza del 28/01/2025 del GIUDICE COGNOME di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di
Brindisi per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali in danno di più persone aggravati dall’avere commesso i fatti ponendosi alla guida del veicolo in stato di
ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – concernente l’asserita violazione dell’art. 222, comma 2, cod. strada in seguito alla sentenza della Corte Cost. n.
88/19 – è palesemente destituito di fondamento, prevedendo la norma richiamata l’obbligatoria revoca della patente di guida nella ricorrenza delle
aggravanti rispettivamente previste ai commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. e non avendo la citata pronuncia della corte Costituzionale
inciso su tale previsione normativa, come ha correttamente spiegato il giudice di merito;
considerato che vi è piena autonomia tra le determinazioni adottate in via cautelare dal Prefetto e quelle statuite in via definitiva dal giudice penale in tema
di revoca o sospensione della patente di guida (cfr. Sez. 4, n. 47955 del
27/10/2004, COGNOME, Rv. 230349), sicchè il rilievo riguardante il fatto che i
Prefetto abbia solo disposto la sospensione della patente di guida non ha alcun effetto nell’ambito del giudizio penale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso – concernente la lamentata omessa motivazione in ordine alle ragioni poste a base dell’intervenuta revoca della patente di guida – che la doglianza, in considerazione della obbligatorietà della revoca della patente di guida, è anch’essa manifestamente infondata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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