Ricorso Inammissibile Parte Civile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera l’Esame
Intraprendere la via del ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada sempre percorribile. Un chiaro esempio ci viene offerto da una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha dichiarato il ricorso inammissibile della parte civile avverso una sentenza di assoluzione. Questa decisione sottolinea i rigorosi paletti procedurali che regolano l’accesso alla Corte di Cassazione, specialmente per i procedimenti nati dinanzi al Giudice di Pace.
La Vicenda Processuale: Dalla Condanna all’Assoluzione
Il caso ha origine da una condanna per il reato di minaccia emessa dal Giudice di Pace di Firenze. L’imputato era stato condannato al pagamento di una multa di 500 euro e a un risarcimento del danno in favore della parte civile, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 1.000 euro.
Tuttavia, in sede di appello, il Tribunale di Firenze ha ribaltato completamente la decisione di primo grado, prosciogliendo l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”. Insoddisfatta di questo esito, la parte civile ha deciso di giocare l’ultima carta, proponendo ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso Inammissibile della Parte Civile
Il ricorso della parte civile si fondava su due motivi principali. Il primo contestava la motivazione della sentenza del Tribunale, un vizio previsto dall’articolo 606 del codice di procedura penale. Il secondo motivo, invece, mirava a una riconsiderazione delle prove, sostenendo che il Tribunale non avesse valutato correttamente l’idoneità intimidatoria della condotta dell’imputato.
Entrambi i motivi, però, si sono scontrati con i limiti specifici previsti dalla legge per questo tipo di impugnazioni, portando a una dichiarazione di inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso basandosi su due argomentazioni giuridiche nette e invalicabili.
In primo luogo, ha richiamato l’articolo 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, che disciplina specificamente i procedimenti davanti al Giudice di Pace. Questa norma stabilisce che le sentenze di tale giudice non possono essere impugnate in Cassazione per il vizio di motivazione (lettera e) dell’art. 606 c.p.p.). Si tratta di un limite procedurale esplicito, che rende il primo motivo di ricorso immediatamente inammissibile.
In secondo luogo, riguardo alla richiesta di rivalutare le prove sull’idoneità intimidatoria della condotta, la Corte ha ribadito un principio fondamentale del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un “terzo grado di merito”. Il suo compito non è riesaminare i fatti o le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione fornita dai giudici dei gradi precedenti. Poiché il Tribunale aveva fornito una motivazione adeguata e coerente, tenendo conto del contesto in cui si erano svolti i fatti, la richiesta della parte civile si configurava come un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda.
Conclusioni: Costi e Limiti dell’Impugnazione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per la ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte civile è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso inammissibile della parte civile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche sanzioni pecuniarie. La decisione rafforza l’importanza di una valutazione attenta dei presupposti di ammissibilità prima di adire la Suprema Corte, evidenziando che non ogni doglianza può trovare spazio nel giudizio di legittimità.
Perché il ricorso della parte civile è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per due ragioni: in primo luogo, la legge limita i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro le sentenze originate dal Giudice di Pace, escludendo il vizio di motivazione invocato. In secondo luogo, la ricorrente ha chiesto una nuova valutazione delle prove, attività non permessa alla Corte di Cassazione, che giudica solo la corretta applicazione della legge.
È sempre possibile per la parte civile impugnare in Cassazione una sentenza di assoluzione proveniente dal Giudice di Pace?
No. La decisione evidenzia che, per i procedimenti nati davanti al Giudice di Pace, l’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000 pone specifici limiti ai motivi di ricorso, escludendo, ad esempio, la contestazione della motivazione della sentenza se non è palesemente illogica.
Quali sono le conseguenze economiche per la parte civile se il suo ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto è condannata, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36195 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36195 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Firenze, che aveva condanNOME NOME COGNOME, per il reato di minaccia, alla pena di 500 euro di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile NOME COGNOME assegnando alla stessa una provvisionale di euro 1.000,00; in particolare il Tribunale ha prosciolto NOME COGNOME dall’imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste;
che il primo motivo del ricorso della parte civile risulta inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, non è possibile proporre ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze del giudice di pace per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.;
che il secondo motivo è inammissibile in quanto invoca una rivalutazione delle fonti probatorie in relazione all’idoneità ad intimidire della condotta, ma su tale elemento il Tribunale ha fornito adeguata motivazione in sentenza, tenendo conto del contesto in cui la condotta è stata posta in essere;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025.