Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Onere della Prova sulla Prescrizione
L’ordinanza n. 19050/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare quando viene eccepita la prescrizione del reato. La decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: chi presenta un’impugnazione ha l’onere di fornire al giudice tutti gli elementi necessari per valutarne la fondatezza. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Caso in Analisi
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso per cassazione lamentando principalmente due aspetti: la violazione di legge e il vizio di motivazione. Nello specifico, il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero omesso di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Inoltre, lamentava l’assenza di motivazione riguardo all’inesistenza delle cause di proscioglimento immediato previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Carenza di Specificità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non basta semplicemente affermare che la prescrizione sia maturata. Il ricorrente deve assumersi un onere probatorio ben preciso.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso carente del requisito della specificità dei motivi. Questo principio impone a chi impugna una sentenza di non limitarsi a denunce generiche, ma di articolare le proprie critiche in modo dettagliato e supportato da elementi concreti.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre l’omesso rilievo ex officio della prescrizione da parte del giudice di merito. Tuttavia, non ha adempiuto a due obblighi fondamentali:
1. Fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale: Non ha ricostruito in modo dettagliato tutte le fasi del processo che avrebbero permesso alla Corte di Cassazione di calcolare autonomamente i termini di prescrizione, tenendo conto di eventuali atti interruttivi o sospensivi.
2. Dimostrare l’effettiva maturazione del termine: Non ha provato, sulla base di tale ricostruzione, che il termine di legge per la prescrizione del reato fosse effettivamente scaduto.
La Cassazione ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 35791 del 2019), il quale stabilisce chiaramente che un ricorso inammissibile è quello che lamenta la mancata declaratoria di prescrizione senza però fornire al giudice di legittimità gli strumenti per verificare tale affermazione. Il ricorso, pertanto, si è rivelato un’asserzione astratta e non un’argomentazione fondata su prove concrete.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende presentare ricorso per cassazione. Non è sufficiente sollevare una questione di diritto, ma è indispensabile sostenerla con una meticolosa ricostruzione dei fatti processuali. L’onere della prova grava sul ricorrente, il quale deve ‘servire’ al giudice tutti gli elementi necessari per una decisione. Un ricorso generico o incompleto non supera il vaglio di ammissibilità, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di subire un’ulteriore sanzione economica. La specificità non è un mero formalismo, ma una garanzia di serietà e fondatezza dell’impugnazione.
È sufficiente affermare che un reato è prescritto per ottenere l’annullamento di una condanna in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo l’ordinanza, il ricorrente ha l’onere di fornire una compiuta rappresentazione di tutte le fasi del procedimento e di dimostrare, sulla base di questa, che il termine di prescrizione è effettivamente maturato.
Cosa significa che un ricorso è carente di ‘specificità dei motivi’?
Significa che il ricorso è formulato in modo generico e non indica in maniera precisa e dettagliata le ragioni di fatto e di diritto per cui si contesta la sentenza. Manca, in sostanza, la dimostrazione a supporto delle proprie tesi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente non solo vede respinta la sua impugnazione, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19050 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FORMIGINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e all’assenza di motivazione circa l’inesistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è carente del requisito della specificità dei motivi e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l’omesso rilievo ex officio da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l’intervenuta maturazione del termine di legge la prescrizione (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, COGNOME Paoli, Rv. 277495);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 19 marzo 2024
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