Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33595 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Corigliano Calabro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 15/02/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, che in data 16 settembre 2023 ha rigettato l’istanza volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell’art. 302 cod. proc. pen.
GLYPH L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse del COGNOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento.
Il difensore deduce congiuntamente l’inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 294 e 302 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione apparente e di travisamento degli atti sul punto.
Il difensore premette di aver chiesto la dichiarazione della sopravvenuta inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 302 cod. proc. pen., in quanto l’interrogatorio di garanzia, tenutosi in data 29 agosto 2023, non si è svolto alla presenza del difensore di fiducia, regolarmente nominato e non avvisato, ma del difensore di ufficio.
Il difensore rileva, inoltre, che il Tribunale di Catanzaro ha disatteso questa istanza, ritenendo che la nullità a regime intermedio verificatasi fosse stata sanata, in quanto l’indagato e il difensore non l’hanno eccepita prima del compimento dell’atto.
Il difensore, tuttavia, eccepisce che il Tribunale non avrebbe motivato sulle eccezioni formulate nel giudizio di appello in ordine al mancato avviso al difensore di fiducia già nominato all’atto dell’estradizione dalla Germania del COGNOME e dell’interrogatorio di garanzia, che, dunque, renderebbero illegittima la nomina di un difensore di ufficio.
Non sarebbero, peraltro, ravvisabili manifestazioni di inequivoca volontà da parte del difensore di ufficio o del COGNOMECOGNOME volte a sanare l’omesso avviso al difensore di fiducia; il primo, infatti, avrebbe ritenuto di essere stato ritualmen nominato, reputando erroneamente che il difensore di fiducia fosse irreperibile, e il COGNOME avrebbe eccepito la nomina di un proprio difensore di fiducia e la sua assenza.
Erroneamente, inoltre, il Tribunale avrebbe fatto riferimento al difetto di diligenza del difensore di fiducia, in quanto questo / non era stato avvisato e non avrebbe potuto porre in essere alcuna verifica, atteso che l’interrogatorio di garanzia del COGNOME si è tenuto il giorno successivo alla sua consegna in via estradizionale.
Il difensore rileva, inoltre, di aver richiesto nell’atto di appello di acquisi verbale dell’interrogatorio di garanzia e le riproduzioni audiovisive e fonografiche per consentire la doverosa verifica delle dichiarazioni del COGNOME e del difensore, ma il Tribunale ha obliterato questa istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
t.
Con unico motivo di ricorso il difensore deduce l’inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 294 e 302 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione apparente e di travisamento degli atti sul punto.
Il motivo è inammissibile per aspecificità e, comunque, è manifestamente infondato.
Il ricorrente ha, infatti, nuovamente riproposto le proprie censure, senza confrontarsi con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, tuttavia, inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stess motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01).
In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849).
Il Tribunale di Catanzaro, del resto, ha rilevato che il difensore non ha allegato, né documentato che la persona sottoposta ad indagini e il difensore di ufficio presenti all’interrogatorio abbiano tempestivamente eccepito che il difensore di fiducia non è stato avvisato.
Il difensore, peraltro, non ha neppure documentato di essere stato nominato dalla persona sottoposta ad indagini prima dello svolgimento dell’interrogatorio di garanzia e in relazione a tale procedimento.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, del resto, statuito che, ai sensi dell’art. 187, comma 2, cod. proc. pen., «per i fatti processuali, a differenza d quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l’onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone» (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME).
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024.