Ricorso Inammissibile: L’Onere della Prova sulla Tardività della Querela
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti al giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da doglianze generiche e dalla pretesa di rivalutare i fatti. Il caso in esame, inoltre, ribadisce un principio cruciale riguardo l’onere della prova sulla tempestività della querela.
I Fatti del Processo
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. Il principale motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione dell’art. 124 del codice penale, sostenendo che la querela, atto che ha dato origine al procedimento, fosse stata presentata oltre i termini di legge e quindi tardivamente.
Secondo la difesa, questa tardività avrebbe dovuto portare all’improcedibilità dell’azione penale. Le argomentazioni, tuttavia, sono state presentate alla Suprema Corte con l’intento di ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella stabilita dai giudici di merito.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, ha evidenziato come le lamentele (doglianze) fossero prive di “concreta specificità”. In altre parole, non indicavano in modo preciso e puntuale dove e come i giudici dei gradi precedenti avessero sbagliato nell’applicare la legge, ma si limitavano a contestare l’esito del giudizio.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che il ricorso mirava a una “rivalutazione delle fonti probatorie” e a una “alternativa ricostruzione dei fatti”. Questo tipo di attività è precluso in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il Principio sull’Onere della Prova nel Ricorso Inammissibile
Il punto centrale della decisione riguarda l’onere della prova in tema di querela. La Corte ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza, affermando un principio chiaro e netto: è onere della parte che deduce l’intempestività della querela fornire la prova di tale circostanza. Questo significa che spetta all’imputato dimostrare, senza ombra di dubbio, che la persona offesa ha sporto querela dopo la scadenza del termine previsto dalla legge.
Qualsiasi situazione di incertezza sulla data esatta in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto-reato deve essere risolta a favore del querelante. Non è quest’ultimo a dover provare di essere stato tempestivo, ma è l’imputato a dover provare il contrario.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dei giudici supremi si fondano su una logica giuridica stringente e su precedenti consolidati. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero già ampiamente e correttamente spiegato le ragioni del loro convincimento, con argomenti logici e giuridici inattaccabili in questa sede. Le argomentazioni difensive sono state giudicate come “enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità”.
Il rigetto si basa sul fatto che permettere una facile contestazione della tempestività della querela, senza un onere probatorio a carico di chi la solleva, creerebbe un ostacolo ingiustificato all’esercizio del diritto di azione penale da parte della vittima. La presunzione, in caso di dubbio, è a favore della validità dell’atto di querela.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La pronuncia rafforza l’idea che il ricorso in Cassazione debba essere un rimedio mirato a correggere errori di diritto, e non un tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. Inoltre, cristallizza il principio secondo cui la prova della tardività della querela è un onere che grava esclusivamente sull’imputato.
Chi deve provare che una querela è stata presentata in ritardo?
Secondo la Corte di Cassazione, l’onere di provare la tardività della querela spetta alla parte che solleva tale eccezione, solitamente l’imputato. Qualsiasi incertezza in merito deve essere risolta a favore di chi ha sporto la querela.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, non specifici, o se mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7833 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7833 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME COGNOME nato a CATANIA il 03/10/1968
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 124 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità e non consentito in questa sede, è anche manifestamente infondato;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, COGNOME, Rv. 284168 – 01), secondo cui, in tema di querela, è onere della parte che ne deduca l’intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l’eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 277081; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 261018), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.