Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24158 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24158 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a EMPOLI il 23/09/1987
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Firenze, che, escludendo la circostanza aggravante della destrezza e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale
l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione
alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla pena complessivamente irrogata, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo
l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non
è, inoltre, necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Considerato che, nella specie, l’onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente