Ricorso Inammissibile: Quando Nuovi Motivi non Possono Essere Introdotti in Cassazione
Nel complesso iter della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per un processo equo e ordinato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione motivi che non siano stati precedentemente discussi in appello. L’esito, in questi casi, è un ricorso inammissibile con conseguente condanna alle spese per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una persona, dopo una condanna confermata in secondo grado, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa verteva su una presunta violazione di legge, in particolare sulla mancata effettuazione di alcuni controlli da parte di un ente pubblico previsti da una specifica normativa del 2019. Tuttavia, questo specifico motivo di doglianza non era mai stato sollevato né discusso durante il processo di appello. La difesa, inoltre, aveva richiesto la trattazione orale del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto in toto le argomentazioni della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’applicazione rigorosa delle norme che regolano il giudizio di legittimità. La Corte ha sottolineato che il sistema processuale prevede una progressione precisa: le questioni devono essere sollevate e dibattute nei gradi di merito (primo grado e appello). Il giudizio di Cassazione non è una terza istanza per riesaminare i fatti o introdurre nuove difese, ma unicamente un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri fondamentali:
1. Lo Sbarramento Processuale: La motivazione principale risiede nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma agisce come un vero e proprio ‘sbarramento’, impedendo di presentare in Cassazione motivi non precedentemente ‘devoluti’ con l’atto di appello. Poiché la questione dei mancati controlli non era stata oggetto del giudizio di secondo grado, non poteva essere legittimamente introdotta per la prima volta davanti alla Suprema Corte.
2. Le Conseguenze dell’Inammissibilità: Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di un ricorso inammissibile comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata fissata a 3.000 euro. La Corte ha richiamato una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000) per escludere l’assenza di colpa da parte della ricorrente, rendendo inevitabile la condanna.
3. Il Rito Processuale: Infine, è stata respinta anche la richiesta di discussione orale. I giudici hanno chiarito che il rito seguito in quel frangente non prevedeva la partecipazione delle parti, trattandosi di una procedura semplificata tipica dei casi di manifesta inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per chiunque affronti un procedimento penale: la strategia difensiva deve essere completa e ben definita fin dal primo grado di giudizio e, soprattutto, nell’atto di appello. Omettere un motivo di doglianza in appello significa precludersi la possibilità di farlo valere in Cassazione. La conseguenza non è solo il rigetto del ricorso, ma anche un aggravio economico significativo. La decisione evidenzia l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che conosca a fondo le regole procedurali, la cui violazione può trasformare un potenziale argomento di merito in un ricorso inammissibile.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che una questione non precedentemente devoluta con l’appello non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, come previsto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa.
La richiesta di discussione orale viene sempre accolta in Cassazione?
No, la Corte ha specificato che l’istanza di trattazione orale non può essere accolta se il rito in esame non prevede la partecipazione delle parti, come nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37079 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37079 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che lamenta la violazio dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per non avere i funzionari dell’I.n effettuato i controlli previsti dall’art. 5, comma 30, d.l. n. 4 del 2019, è inammissibile perc questione non era stata devoluta con l’appello, sicché essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante lo sbarramento posto dall’art. 606, comma ultima parte, cod. proc. pen.;
considerato che l’istanza di trattazione orale avanzata dal difensore non può trovare accoglimento, in quanto il rito in esame non prevede la partecipazione delle parti;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.