Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37079 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37079 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che lamenta la violazio dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per non avere i funzionari dell’I.n effettuato i controlli previsti dall’art. 5, comma 30, d.l. n. 4 del 2019, è inammissibile perc questione non era stata devoluta con l’appello, sicché essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante lo sbarramento posto dall’art. 606, comma ultima parte, cod. proc. pen.;
considerato che l’istanza di trattazione orale avanzata dal difensore non può trovare accoglimento, in quanto il rito in esame non prevede la partecipazione delle parti;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.