Ricorso Inammissibile: L’Importanza dei Motivi Specifici in Appello
Nel complesso iter della giustizia penale, ogni grado di giudizio ha le sue regole e i suoi limiti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un errore strategico nella fase di appello possa compromettere irrimediabilmente l’esito del ricorso finale. La Corte ha infatti dichiarato un ricorso inammissibile perché basato su questioni mai sollevate in precedenza, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale: non si possono introdurre nuovi argomenti in Cassazione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza riguardava presunti vizi nella motivazione della sentenza impugnata, in relazione ai criteri di determinazione della pena stabiliti dall’articolo 133 del codice penale. Tuttavia, come emergerà dalla decisione della Suprema Corte, questo motivo di ricorso presentava vizi procedurali fatali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 21 gennaio 2025, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso presentato semplicemente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata (la presunta errata applicazione dell’art. 133 c.p.), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di 3.000 euro.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri procedurali ben consolidati, spiegando nel dettaglio perché il ricorso non potesse essere accolto.
Mancanza di Specificità e il Divieto di ‘Ius Novorum’
Il primo problema rilevato è la violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma richiede che i motivi di impugnazione siano specifici, cioè che indichino chiaramente le parti del provvedimento contestato e le ragioni di diritto e di fatto a sostegno. Il ricorso in esame è stato giudicato generico e non conforme a tale requisito.
Il punto cruciale, però, è un altro: le questioni sollevate in Cassazione non erano mai state presentate come motivo di gravame nel precedente grado di giudizio, ossia davanti alla Corte d’Appello. La Cassazione ha chiarito che non è possibile utilizzare il ricorso di legittimità per introdurre doglianze nuove. Facendolo, si creerebbe un paradosso: si chiederebbe alla Cassazione di annullare una sentenza per un difetto di motivazione su un punto che, in realtà, era stato intenzionalmente sottratto alla valutazione del giudice d’appello. In pratica, la Corte d’Appello non si è pronunciata su quella specifica questione semplicemente perché non le era stato chiesto di farlo.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per la difesa tecnica. Dimostra che la strategia processuale deve essere definita con precisione sin dal primo atto di impugnazione. Ogni motivo di contestazione alla sentenza di primo grado deve essere chiaramente articolato nell’atto di appello. Ciò che viene omesso o trascurato in quella sede non potrà essere recuperato successivamente davanti alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di un controllo sulla legittimità e sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. Un ricorso inammissibile per questi motivi rappresenta non solo una sconfitta processuale, ma anche un dispendio di tempo e risorse, con la conseguente condanna a spese e sanzioni.
È possibile presentare alla Corte di Cassazione motivi di ricorso che non sono stati discussi in appello?
No, la Corte ha stabilito che non sono ammissibili questioni non devolute alla cognizione del giudice di appello. Introdurre nuovi argomenti in Cassazione rende il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato considerato anche privo dei requisiti di specificità?
Oltre a sollevare nuove questioni, il ricorso non rispettava i requisiti previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, che impone di indicare in modo chiaro e preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6509 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6509 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 16/09/1987
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all’art. 133 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;
che, nella specie, la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 1);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.