Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2281 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2281 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
,
21 GPI 2026
NOME, nato a Marano di Napoli il DATA_NASCITA IL.FureJer ,,.:,,,,- T 7r21ARIO avverso l’ordinanza del 25/06/2025 della Corte di appello di Napait uan
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 25 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta alla revoca dell’ordine emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli di demolizione del manufatto abusivo, sito a Marano di Napoli alla INDIRIZZO, per il quale è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 maggio 2006, divenuta irrevocabile il 26 febbraio 2008, e per l’effetto revocava l’ordinanza di sospensione dell’ordine di demolizione adottato, nelle more della procedura, il 21 gennaio 2025.
Propone ricorso avverso l’ordinanza indicata in epigrafe il difensore di NOME COGNOME, che si affida ad un unico composito motivo con il quale deduce
violazione di legge in relazione alla legge n. 47 del 1985, legge n. 724 del 1994, legge n. 326 del 2003, degli artt. 6, 7, 8 CEDU, violazione del principio di proporzionalità della sanzione, degli artt. 14 e 32 della Costituzione, violazione del diritto di abitazione, nonché vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione.
2.1 Premette che la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione, sul rilievo che il ricorrente non fosse legittimato a proporre istanza in quanto, non essendo più proprietario del bene immobile, perché acquisito al patrimonio dello Stato, non potesse vantare più alcun interesse alla revoca o alla sospensione dell’ordine di demolizione.
Deduce tuttavia che il Comune di Marano ha adottato il provvedimento di demolizione n. 44 del 2002, seguito dal verbale di inottemperanza del 19 marzo 2003 e successiva trascrizione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del 21 maggio 2003, salvo poi annullare il provvedimento demolitorio n. 44/2002 e la successiva trascrizione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, con Determina n. 284 del 13 maggio 2014, la cui copia è allegata al ricorso.
Si conclude quindi affermando che il provvedimento impugnato è viziato in quanto fondato su una errata valutazione della situazione di fatto, non essendoci stata alcuna acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, in ragione della Determina del 13 maggio 2014, sicchè il ricorrente doveva considerarsi legittimato a proporre l’istanza.
3 Con requisitoria scritta il Sost. AVV_NOTAIO generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in ragione della pacifica acquisizione ope legis del manufatto abusivo al patrimonio del Comune di Marano per cui nessun effetto può dispiegare il provvedimento di annullamento del provvedimento demolitorio emesso dallo stesso ente locale nel 2014 (e della relativa trascrizione) in punto di difetto di legittimazione da parte dell’odierno ricorrente. Anche con riferimento al principio di proporzionalità e alla violazione dell’art. 8 CEDU si deduce l’inammissibilità richiamando i principi affermati da questa Corte Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, Rv. 284627-01.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 II ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
1.1 La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione sul rilievo che, avendo il Comune di Marano emesso in data 2 dicembre 2002 l’ordinanza di demolizione n. 44/2002 ed avendo rilevato la sua inottemperanza in data 19 marzo 2003, con successiva registrazione della trascrizione gratuita al patrimonio comunale risalente al 21
maggio 2003, il ricorrente non avesse titolo per proporre istanza, posto che l’acquisizione del bene immobile al patrimonio dello Stato faceva venir meno la sua titolarità, in quanto non più proprietario del bene immobile.
Nessuna censura può essere mossa alle determinazioni assunte dal giudice dell’esecuzione, che si fondano sulla consulenza effettuata dal AVV_NOTAIO ministero, AVV_NOTAIO, il quale, nel suo elaborato tecnico, ha ricostruito tutta la vicenda, acquisendo presso gli uffici territoriali tutta la documentazione relativa all’immobile in questione.
Il consulente ha ritenuto che le opere abusive non fossero condonabili ed ha rilevato che le istanze di condono operate frazionando l’immobile, relative quindi a porzioni del manufatto composto di un piano seminterrato, adibito a garage, e da tre piani fuori terra, per una cubatura complessiva notevolmente superiore alla soglia di mc. 750 condonabili, sono state respinte dal Comune di Marano.
1.2 A fronte di siffatto provvedimento, la parte ha proposto ricorso, indicando nella enunciazione sintetica del motivo, violazione di legge in relazione alla legge n. 47 del 1985, legge n. 724 del 1994, legge n. 326 del 2003, degli artt. 6, 7, 8 CEDU, violazione del principio di proporzionalità della sanzione, degli artt. 14 e 32 della Costituzione, violazione del diritto di abitazione, nonché vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, senza tuttavia minimamente argomentare sulle violazioni dedotte, con conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua; per converso, il ricorso si dilunga sulla esistenza di una Determina, n. 284 del 13 maggio 2014, con la quale il Comune di Marano ha annullato il provvedimento demolitorio e la successiva trascrizione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, circostanza, questa, che farebbe venire meno il presupposto che ha fondato il provvedimento impugnato, posto che, in ragione della Determina allegata, il bene sarebbe rimasto nella proprietà del ricorrente, il quale sarebbe quindi legittimato a proporre incidente di esecuzione.
1.3 Questo collegio non può che rilevare che il provvedimento allegato al ricorso e prodotto in copia, sul quale il ricorso si fonda, ossia la Determina n. 284 del 13 maggio 2014, emerge per la prima volta in questa sede, nonostante l’effettuazione di una consulenza tecnica redatta su incarico del AVV_NOTAIO ministero, nel corso della quale è stata acquisita direttamente presso gli uffici territoriali tutt la documentazione utile (e in essa non risulta la Determina in questione) e nonostante una relazione tecnica asseverata di parte, sottoscritta dal geometra NOME COGNOME, che, su incarico del ricorrente, si è soffermato sull’inquadramento urbanistico del terreno sul quale è stato realizzato l’immobile oggetto di condono, sulla titolarità delle varie unità immobiliari, sulla documentazione amministrativa, senza alcun riferimento alla Determina citata,
che non viene indicata neanche dalla parte nell’istanza di incidente di esecuzione (nonostante la ricostruzione della vicenda afferente l’immobile, in essa contenuta).
Deve dunque ritenersi inammissibile il ricorso non solo nella parte in cui individua, quale motivo di ricorso, tutta una serie di violazioni di legge su cui nulla osserva, ma anche nella parte in cui richiama e argomenta sulla Determina n. 284 del 13 maggio 2014 deducendo da essa la sussistenza della legittimazione in capo al ricorrente e l’erroneità delle conclusioni della Corte di appello, che, per converso, era fondata sulla documentazione legittimamente acquisita dal consulente del AVV_NOTAIO ministero presso i competenti enti territoriali, nella quale la Determina non compariva (e nulla veniva eccepito innanzi alla Corte di appello in ordine al fatto che non figurasse tra la documentazione tale Determina).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 4.500,00.
Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1 comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate e la proposizione di un ricorso proposto per violazione di legge, su cui la parte non motiva, in quanto fondato unicamente su un provvedimento prodotto in copia dalla parte in questa sede, senza alcuna indicazione in ordine alla sua acquisizione, nonostante l’accesso effettuato dal consulente di parte pubblica presso gli enti territoriali competenti e la acquisizione da parte sua di tutta la documentazione utile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.500,00 in favore della Cassa delle Ammende