Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17077 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17077 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROCCASECCA il 01/04/1940
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
130-42759/2024
IN FATTO E IN DIRITTO .
1. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME va dichiarato inammissibile p l’assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti alcuna comprensibile critica argoment
all’apparato motivazionale della sentenza impugnata, né alcuna fondata violazione della legge penale, sostanziale o processuale.
1.1. La difesa si duole con il primo motivo, di natura processuale, del rigetto del motivo gravame (quanto mai generico e non sostenuto da validi argomenti in diritto) svoto in punto di
rigetto della richiesta di definizione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato condizi
La Corte territoriale ha respinto il motivo, evidenziando che non ricorrevano le condizi processuali per accedere al rito condizionato richiesto. Il motivo di ricorso è sul p
assolutamente generico e reiterativo.
1.2. La Corte ha altresì argomentato in ordine alla non lieve entità del fatto, in ragione d entità degli interessi pattuiti, ricordando che è il patto usurario che costituisce di per sé mom
consumativo del reato (Sez. 2, n. 41045 del 13/10/2005, PM in proc COGNOME, Rv. 232698 – 01), a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi.
1.3. Meramente reiterativi e privi di qualsivoglia specificità sono i motivi spesi in te censura della conferma dell’accertamento di responsabilità, richiedendosi con questi alla Corte di legittimità un inammissibile nuovo e differente apprezzamento della prova.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.