Ricorso Inammissibile: Quando la Nullità si Sana e la Prescrizione Non Opera
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non sempre apre le porte a una nuova valutazione del caso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulle conseguenze di un ricorso inammissibile, chiarendo due aspetti procedurali di grande rilevanza: la sanatoria delle nullità e l’impossibilità di far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. L’analisi di questa decisione mette in luce come le strategie difensive debbano essere fondate su motivi solidi per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità con relative sanzioni.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dal Tribunale, presentava ricorso per Cassazione basando la sua difesa su due motivi principali. In primo luogo, lamentava la violazione del diritto di difesa a causa della mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza, avvenuto oltre i termini di legge. In secondo luogo, sosteneva che il reato contestatogli si fosse estinto per prescrizione in una data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, ma prima della discussione in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ribadendo che un’impugnazione basata su motivi manifestamente infondati non può produrre gli effetti sperati dal ricorrente, comportando anzi conseguenze negative come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente, fornendo chiarimenti essenziali sulla procedura penale.
La Sanatoria della Nullità Procedurale
Sul primo motivo, relativo alla mancata notifica del deposito della sentenza, i giudici hanno qualificato tale vizio come una “nullità di ordine generale a regime intermedio”. Questo tipo di nullità, a differenza di quelle assolute, può essere “sanata”. Nel caso specifico, la sanatoria è avvenuta per “raggiungimento dello scopo”, come previsto dall’art. 183 del codice di procedura penale. Poiché il difensore aveva comunque presentato tempestivamente i motivi di ricorso, dimostrando di aver avuto piena conoscenza del contenuto della sentenza, lo scopo della notifica (garantire il diritto di impugnazione) era stato pienamente raggiunto. Di conseguenza, la nullità non poteva più essere eccepita.
Il Blocco della Prescrizione in Caso di Ricorso Inammissibile
Ancora più netto è stato il rigetto del secondo motivo. La Corte ha ribadito un principio cardine: un ricorso inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati o per altre ragioni previste dalla legge, non instaura un valido rapporto processuale di impugnazione. Questa “barriera” processuale impedisce al giudice di rilevare e dichiarare eventuali cause di non punibilità, come la prescrizione, che siano maturate dopo la pronuncia della sentenza impugnata. In altre parole, se l’appello è viziato all’origine, non può “tenere in vita” il processo fino alla maturazione della prescrizione. Questa regola è volta a scoraggiare impugnazioni puramente dilatorie, presentate al solo fine di guadagnare tempo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che non tutte le irregolarità procedurali determinano l’invalidità del processo; alcune possono essere sanate se l’obiettivo dell’atto viene comunque conseguito. La seconda, e più rilevante, è che l’istituto del ricorso inammissibile agisce come un filtro rigoroso contro le impugnazioni pretestuose. Chi presenta un ricorso manifestamente infondato non solo non otterrà una revisione del merito, ma si vedrà preclusa la possibilità di beneficiare di cause di estinzione del reato maturate nel frattempo. La condanna al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende funge da ulteriore deterrente, sottolineando la necessità di adire la Suprema Corte solo con argomentazioni serie e giuridicamente fondate.
La mancata notifica del deposito di una sentenza è sempre causa di nullità insanabile?
No. Secondo l’ordinanza, si tratta di una ‘nullità a regime intermedio’ che si considera sanata per raggiungimento dello scopo quando l’imputato, tramite il suo difensore, presenta comunque un’impugnazione tempestiva e pertinente, dimostrando così di essere venuto a conoscenza della decisione.
Se il reato si prescrive dopo la sentenza di secondo grado, la Cassazione deve sempre dichiararlo?
No. Se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, si crea una preclusione che impedisce alla Corte di rilevare e dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. L’inammissibilità non consente la formazione di un valido rapporto di impugnazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non è possibile far valere cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12446 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CELANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME che cleduce la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli arti:. 548, 178 comma 2, 180 cod.proc.pen. stante il mancato avviso di deposito della sentenza depositata oltre ai termini di legge, violazione del diritto di difesa, è manifestamente infondato. L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale “a regime intermedio” che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell’art. 18:3 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5 n. 4457 del 14/11/2019, Rv. 277844 – 01). Avendo l’imputato presentato atto di impugnazione avverso la sentenza la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la prescrizione del reato maturata al 04/05/2023, dopo la sentenza impugnata, è manifestamente infondato. Va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità norma dell’art. 129 c.p.p.” (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, COGNOME) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ( da ultimo Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, COGNOME, Rv. 263119).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
Il Consi1ierestensore
Il Presidente