Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29582 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29582 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Avola il DATA_NASCITA;
avverso il decreto del Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 15/02/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto in data 15 febbraio 2024 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata, ai sensi dell’art.670 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME e diretta ad ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal medesimo Tribunale il giorno 13 febbraio 2023.
Avverso tale decreto il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento dell stesso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 666, comma 2, del codice di rito avendo il giudice dell’esecuzione provveduto de plano senza l’acquisizione del parere del pubblico ministero.
2.2. Con il secondo motivo egli deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione della circolare D.A.P. del 2 aprile 2009 ed il vizio di motivazione mancante e contraddittoria; al riguardo osserva che il giudice dell’esecuzione ha erroneamente escluso che la mancata partecipazione del difensore di fiducia alla udienza del 13 febbraio 2023 fosse dovuta ad una causa di forza maggiore, senza tenere conto (ed argomentare rispetto alla specifica deduzione difensiva) del fatto che la relativa nomina da parte del detenuto non fosse stata comunicata, da parte del carcere, al professionista.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Con riferimento al primo motivo si osserva che le relative censure sono prive di pregio atteso che in tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di kr&t’l inammissibilità della richiesta, di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall’acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ex art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero è l’unico ad avere un interesse concreto all’instaurazione del
contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione (ex multis: Sez. 1, n.34598 del 18/05/2023, Rv. 285242 – 01).
Passando all’esame del secondo motivo si rileva che la istanza del condannato è stata correttamente dichiarata inammissibile non potendosi configurare alcuna delle ipotesi previste dall’art. 670 cod. proc. pen., considerato che, a seguito della espressa rinuncia a comparire alla udienza del 13 febbraio 2023 da parte dell’odierno ricorrente, si era legittimamente proceduto in sua assenza, tenuto anche conto che la notifica del decreto di citazione era stata ritualmente effettuata a mani della madre dell’imputato il giorno 28 settembre 2021, quando egli non era detenuto.
Quanto poi alle doglianze riguardanti la nomina del difensore di fiducia deve evidenziarsi che non risulta che detta nomina sia stata mai effettuata (né tanto meno essa è stata allegata al presente ricorso in violazione del principio di autosufficienza) mentre NOME COGNOME era in carcere, avendo egli soltanto rinunciato a presenziare alla sopra indicata udienza nella quale sarebbe stato rappresentato dall’ AVV_NOTAIO, il quale però non era comparso e nemmeno aveva comunicato alcun impedimento al riguardo.
Da ciò consegue che, in assenza del citato professionista (al quale non doveva essere effettuata alcuna notifica per i motivi sopra indicati), la difesa è stata assunta da un avvocato di ufficio presente in udienza, ai sensi del quarto comma dell’art. 97 del codice di rito.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024.