Ricorso Inammissibile per Vizio di Notifica: La Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i casi di ricorso inammissibile basati su presunti vizi procedurali. Quando un motivo di ricorso si rivela palesemente smentito dagli atti, la conseguenza è non solo il rigetto, ma anche una condanna al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso origina da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente basava la sua impugnazione su un unico motivo: la nullità assoluta della sentenza per un vizio relativo al decreto di citazione. In sostanza, si sosteneva che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza non fosse stata eseguita correttamente, inficiando così la validità del successivo giudizio.
Analisi della Notifica e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, prima di entrare nel merito, ha proceduto a una verifica formale degli atti processuali. Questo controllo è cruciale quando vengono sollevate eccezioni procedurali. Dall’esame della documentazione è emerso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’avviso di fissazione dell’udienza era stato regolarmente notificato.
Nello specifico, la notifica era stata perfezionata:
* All’imputato: recapitata direttamente a mani proprie.
* Al difensore: inviata tramite Posta Elettronica Certificata (p.e.c.).
Questa duplice e rituale notificazione ha reso la doglianza del ricorrente priva di qualsiasi fondamento fattuale e giuridico.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha qualificato il ricorso come “manifestamente infondato”. Questa definizione viene usata quando i motivi addotti sono palesemente inconsistenti o, come in questo caso, “palesemente smentiti dagli atti processuali”. I giudici hanno evidenziato che l’errore denunciato dal ricorrente non emergeva in alcun modo dalla documentazione processuale. Non essendoci alcuna violazione delle norme procedurali, l’unico motivo di ricorso è venuto meno, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: un ricorso non può basarsi su affermazioni generiche o non provate, ma deve trovare riscontro concreto negli atti del procedimento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze significative per il ricorrente. Oltre a vedere confermata la sentenza impugnata, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, punisce l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di ricorsi temerari o dilatori; dall’altro, contribuisce a finanziare iniziative per il miglioramento del sistema penitenziario. La sentenza ribadisce quindi che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, e le impugnazioni devono essere fondate su motivi seri e verificabili, pena sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’unico motivo, relativo a un presunto vizio di notifica, è stato palesemente smentito dalla verifica degli atti processuali.
La notifica dell’udienza era valida?
Sì, la Corte di Cassazione ha accertato che l’avviso di fissazione dell’udienza era stato ritualmente notificato sia all’imputato, a mani proprie, sia al suo difensore, tramite posta elettronica certificata (p.e.c.).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità assoluta della sentenza in relazione al decreto di citazione è manifestamente infondato in quanto si deducono violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali;
che, invero, l’avviso di fissazione dell’udienza dell’8 novembre 2023 risulta ritualmente notificato sia all’imputato, a mani proprie, che al difensore, a mezzo p.e.c., non emergendo agli atti l’errore censurato dal ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.