Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45915 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 13/12/1987
avverso l’ordinanza del 15/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 10 aprile 2024 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a COGNOME NOME e subordinato all’impegno a seguire un percorso di recupero presso l’associazione «il cerchio degli uomini».
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato eccependo l’omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza camerale, nonché il mancato rispetto del termine a comparire e, nel merito, lamentava una omessa globale valutazione delle circostanze per addivenire ad una revoca del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile
1.1. Il difensore di fiducia risulta, infatti, essere stato nominato solo in data 22 aprile 2024 successivamente alla data dell’udienza, tenutasi il 15 aprile 2024; ogni altra nomina non sarebbe stata efficace, poiché «la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione.» (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020 Rv. 279443 – 01
1.2 Circa la seconda eccezione, si osserva che il mancato rispetto del termine a comparire non è stato tempestivamente eccepito all’udienza, che si è tenuta il 15 aprile 2022, e ciò ha determinato la sanatoria della nullità di ordine generale rientrante tra quelle indicate dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Come, infatti, più volte rilevato da questa Corte, in caso di rito camerale l’inosservanza del termine di 10 giorni liberi per l’avviso alle parti ed ai difensori del giorno della udienza determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta, la quale si verifica laddove la notificazione dell’avviso di udienza sia stata, invece, del tutto omessa e non sia semplicemente stata tardivamente eseguita (Corte di cassazione, Sezione V penale, 20 novembre 2014, n. 48423; idem Sezione I penale, 31 luglio 2014, n. 34077; idem Sezione I penale, 29 ottobre 2009, n. 41581).
Siffatta nullità a regime intermedio, se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero da quello nominato di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è, pertanto, soggetta alla sanatoria di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di tal che essa non è suscettibile, una volta verificatasi la sanatoria, di essere dedotta come vizio che abbia colpito il procedimento in tal modo svoltosi. (Sez. 3, Sentenza n. 41723 del 31/05/2018)
. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024