Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24549 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIETI il 25/04/1957
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate dalla parte civile con allegata nota spese e
l’istanza di correzione di errore materiale, entrambe depositate in data
07/05/2025;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di
legge con riferimento all’art. 56 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata riduzione della pena per il tentativo con riferimento al capo b) di
imputazione, è manifestamente infondato essendo stato applicato, nella specie, il c.d. metodo sintetico, pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità
secondo cui «la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè
senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due
momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l’obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa» (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 277528 – 01; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258461 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
considerato che va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese del presente grado di giudizio formulata dalla parte civile atteso che l’unico motivo di ricorso dedotto non attinge le statuizioni civili rispetto alle quali si è formato i giudicato e che la richiesta di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo riportato in calce alla motivazione della sentenza impugnata dovrà essere rivolta alla Corte di appello;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese del grado formulata dalla parte civile. Così deciso, il 3 giugno 295.