Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17405 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17405 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PUTIGNANO il 16/09/1997
avverso l’ordinanza del 20/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 20/01/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto le istanze di misure
alternative alla detenzione di cui agli artt. 47,
47-ter e 50 ord. pen., avanzate da
NOME COGNOME;
Rilevato che la ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in maniera contraddittoria e illogica, senza tenere conto della
disponibilità di associazione ad accogliere la condannata a svolgere attività di volontariato, delle opportunità di risocializzazione offerte dalle misure alternative
richieste e degli accorgimenti di fatto proposti dalla difesa; non aveva poi motivato sulla richiesta di detenzione domiciliare;
Ritenuto che l’ordinanza prende in considerazione l’intero vissuto della condannata e in maniera dettagliata e specifica anche gli esiti dell’attività di
osservazione e di trattamento svolta dall’equipe nel carcere, evidenziando tutte le violazioni già commesse in passato e che avevano comportato l’aggravamento
degli arresti domiciliari per violazioni delle prescrizioni e spiegando le ragioni per le quali il percorso di risocializzazione doveva essere proseguito all’interno del carcere ed essere ancora sottoposto a verifiche e sperimentazione anche attraverso eventuali permessi premio;
che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, senza tuttavia efficacemente contestare i suddetti decisivi argomenti;
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2025
DEPOSITA TA,
COGNOME estensore
Il Piesidente