La Cassazione Dichiara un Ricorso Inammissibile: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando un caso arriva davanti alla Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta di un terzo processo per rivedere le prove, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché mirava a una rivalutazione dei fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni procedurali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello. La responsabilità penale dell’imputato era stata affermata sulla base di elementi probatori precisi, in particolare la testimonianza di una persona. Questo testimone aveva riconosciuto con certezza l’imputato mentre, sulle scale di un condominio e munito di torcia elettrica, incitava un complice a fuggire con due recipienti. La testimonianza era stata ulteriormente corroborata dal riconoscimento fotografico effettuato dallo stesso testimone durante le indagini dei Carabinieri.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo la difesa, la condanna si fondava su una valutazione errata degli elementi emersi durante il processo, contestando di fatto l’attendibilità e l’interpretazione della prova testimoniale.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto l’impugnazione, dichiarandola inammissibile. I giudici hanno chiarito che il motivo del ricorso non era consentito dalla legge in sede di legittimità. Invece di denunciare un errore di diritto o un vizio logico palese nella motivazione della sentenza d’appello, la difesa stava semplicemente riproponendo le stesse critiche già esaminate e respinte dal giudice di merito. L’obiettivo era ottenere una rilettura alternativa delle prove, un’operazione preclusa alla Suprema Corte.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha spiegato in modo netto la differenza tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il giudizio di legittimità (Cassazione). La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica, congrua e giuridicamente corretta per la condanna, spiegando perché la testimonianza fosse attendibile. Il ricorso, al contrario, non si confrontava adeguatamente con questa motivazione, limitandosi a presentare doglianze generiche sui fatti.
I giudici supremi hanno sottolineato che chiedere una rilettura degli elementi di fatto o l’adozione di nuovi parametri di valutazione trasformerebbe la Corte di Cassazione in un “ennesimo giudice del fatto”, snaturando la sua funzione. Il controllo della Cassazione è limitato alla verifica che la sentenza impugnata non sia basata su errori di diritto e che la sua motivazione sia coerente e non manifestamente illogica. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello superava ampiamente questo controllo.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un’importante lezione pratica sui limiti del ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici di primo e secondo grado per ottenere un annullamento della sentenza. L’impugnazione deve individuare specifici vizi di legittimità, come un’errata interpretazione di una norma di legge o una contraddizione insanabile nel ragionamento del giudice, senza tentare di sostituire la propria valutazione a quella del tribunale.
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità, in assenza di colpa, è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro. Una decisione che riafferma con forza il ruolo e i confini del giudizio di legittimità nel nostro ordinamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto, chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti, in particolare della testimonianza, attività che non rientra nelle sue competenze.
La Corte di Cassazione può riesaminare l’attendibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione non riesamina nel merito l’attendibilità di un testimone. Il suo compito è verificare che la valutazione fatta dal giudice di merito (come la Corte d’Appello) sia basata su una motivazione logica, coerente e priva di vizi giuridici, ma non può sostituire quella valutazione con la propria.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa nel ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45357 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45357 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MOLFETTA il 19/03/1997
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità penale, che sarebbe fondata sulla errata valutazione degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale, nel corso della quale è stato escusso il teste COGNOME COGNOME Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ed in particolare hanno ricordato come sia emerso dall’escussione del teste COGNOME come l’odierno imputato sia stato riconosciuto con certezza mentre saliva le scale con una torcia elettrica dirigendosi verso l’uscita del condominio ed esortando l’altro soggetto che deteneva i due recipienti, contenenti l’olio, a scappare con lui. A conferma della penale responsabilità dell’imputato vi è anche il riconoscimento dell’effige del COGNOME da parte del teste in questione nel corso della individuazione fotografica effettuata dai Carabinieri durante le indagini.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
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pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024