Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21932 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21932 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREBISACCE il 22/05/1995
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale giudice territoriale ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e
d.P.R. 309/1990, lamentando il vizio il mancato riconoscimento della causa di non punibilità
cui all’art. 131 bis cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non puni della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorre
motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi
adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da viz insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorrente,
evidenziato il rinvenimento di una significativa somma di denaro in contanti, di un manoscri indicante nomi e tariffario quali elementi da cui ha desunto lo svolgimento dell’attività di s
in modo professionale ed organizzato, da non qualificarsi come di minima offensività.
Anche le determinazioni concernenti il trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede legittimità ove supportate da motivazione congrua ed esente da vizi. Nel caso in disamina l
Corte territoriale negato le circostanze attenuanti generiche non avendo rinvenuto alcun elemento positivo suscettibile di essere valorizzato in tal senso e richiamando i precedenti pen da cui aggravato il ricorrente.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ‘ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente