Concordato in Appello e Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione
Nel processo penale, gli istituti deflattivi come il concordato sulla pena in appello (o patteggiamento in appello) rappresentano strumenti cruciali per l’economia processuale. Tuttavia, le scelte compiute dalle parti in tale sede hanno conseguenze definitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una volta che la pena è stata liberamente concordata, non è più possibile impugnarla. Qualsiasi tentativo in tal senso si scontra con una declaratoria di ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso esaminato trae origine dalla decisione di due imputati di ricorrere in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello. La particolarità della vicenda risiede nel fatto che la sentenza d’appello era stata pronunciata proprio in accoglimento di una richiesta di pena concordata, formulata ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo raggiunto con la pubblica accusa e ratificato dal giudice di secondo grado, gli imputati hanno tentato di rimettere in discussione la misura della pena inflitta, proponendo ricorso dinanzi alla Suprema Corte.
La Questione Giuridica: È Possibile Impugnare una Pena Concordata?
Il nucleo della questione giuridica affrontata dalla Cassazione è se sia consentito all’imputato porre in discussione la congruità di una sanzione che egli stesso ha contribuito a determinare attraverso un accordo con l’accusa. La risposta della Corte è stata netta e si fonda sulla natura stessa dell’istituto del concordato in appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, senza neppure la necessità di formalità di procedura, basando la propria decisione su argomentazioni chiare e consolidate.
L’Accordo come Atto di Volontà Libera
Il fulcro della motivazione risiede nella natura volontaria e libera dell’accordo sulla pena. L’imputato, assistito dal proprio difensore, sceglie consapevolmente di concordare una determinata sanzione con il pubblico ministero. Tale accordo, una volta ritenuto congruo e legittimo dal giudice, non può essere sconfessato in una fase successiva del procedimento. La Corte sottolinea che l’imputato non può contestare la misura di una pena “liberamente concordata”.
Il Ruolo del Giudice d’Appello
Inoltre, la Corte evidenzia che l’accordo ex art. 599-bis c.p.p. non avviene nel vuoto, ma si inserisce in un quadro processuale già definito. Esso segue un accertamento a cognizione piena della responsabilità penale effettuato dal giudice di primo grado, la cui decisione non è più oggetto di contestazione da parte dell’appellante che accede al concordato. Il giudice d’appello, quindi, non fa altro che ratificare un patto sulla pena, verificandone la congruità alla luce dei fatti già accertati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento rafforza la stabilità degli accordi processuali. Chi sceglie la via del concordato in appello compie una scelta strategica definitiva che preclude la possibilità di futuri ripensamenti sulla misura della pena. L’ordinanza serve da monito: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come strumento per rinegoziare patti già sigillati in un’aula di giustizia. La conseguenza di un tentativo del genere è, come nel caso di specie, una secca dichiarazione di ricorso inammissibile, con l’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la misura di una pena che è stata concordata in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’imputato non può rimettere in discussione una pena liberamente concordata con l’accusa e ritenuta congrua dal giudice d’appello, rendendo il relativo ricorso inammissibile.
Qual è il presupposto dell’accordo sulla pena in appello secondo l’art. 599-bis cod. proc. pen.?
L’accordo sulla pena in appello avviene dopo un accertamento a cognizione piena della responsabilità da parte del giudice di primo grado, la cui valutazione non è più oggetto di contestazione da parte dell’appellante che accede a tale accordo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo contesto?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9405 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 9405 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a BRESCIA il 02/06/1979 COGNOME NOME nato a BRESCIA il 12/02/1979
avverso la sentenza del 30/08/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME COGNOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Brescia, accogliendo la richiesta di pena concordata, ha pronunciato sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen.
I motivi proposti con i ricorsi non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta in appello; invero, l’imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l’accordo sulla pena avviene all’esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell’appellante.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/12/2024