Ricorso Inammissibile: la Conoscenza dell’Italiano Annulla la Richiesta di Traduzione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia processuale: non si può abusare degli strumenti di impugnazione. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza di patteggiamento, basato unicamente sulla presunta mancata traduzione dell’atto. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo pretestuoso, data l’evidente comprensione della lingua italiana da parte del ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, con cui era stata applicata una pena su sua stessa richiesta, secondo la procedura del patteggiamento prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale. L’unico motivo di doglianza sollevato era la mancata traduzione della sentenza, un vizio che, secondo la difesa, ne avrebbe dovuto comportare l’annullamento.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici non sono entrati nel merito della questione, ma si sono fermati a una valutazione preliminare, riscontrando vizi insanabili nell’atto di impugnazione. La decisione sottolinea come l’appello fosse stato formulato in maniera debole e non pertinente ai rimedi esperibili contro una sentenza di applicazione della pena.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono chiare e si articolano su tre punti principali.
In primo luogo, il motivo del ricorso è stato definito ‘totalmente generico ed aspecifico’. La difesa non ha argomentato in modo circostanziato la propria richiesta, limitandosi a una lamentela astratta che non si confrontava con gli atti processuali.
In secondo luogo, e questo è l’elemento cruciale, la Corte ha evidenziato come dagli atti emergesse ‘senza alcun dubbio la piena conoscenza da parte dello stesso della lingua italiana’. La prova decisiva era il fatto che l’imputato avesse nominato un difensore come procuratore speciale proprio al fine di accedere al rito del patteggiamento. Tale atto presuppone una comprensione chiara delle sue conseguenze e della lingua in cui si stava svolgendo il procedimento.
Infine, i giudici hanno qualificato il motivo come ‘atecnico’ e ‘del tutto estraneo al perimetro di applicazione dei rimedi esperibili’ contro una sentenza di patteggiamento. In altre parole, la richiesta di annullamento e traduzione non rientrava tra le censure ammissibili per questo tipo di provvedimento.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui i diritti processuali, come quello alla traduzione degli atti, non possono essere invocati in modo pretestuoso. La condotta processuale dell’imputato è un elemento di valutazione fondamentale per il giudice. Se un soggetto compie atti che dimostrano inequivocabilmente la sua comprensione della lingua e del procedimento, non può successivamente lamentare una violazione del diritto di difesa legata a presunte barriere linguistiche. La dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro, funge da monito contro l’uso strumentale e dilatorio delle impugnazioni.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per mancata traduzione?
No, se il motivo è generico e vi sono prove che l’imputato comprenda la lingua italiana. Come evidenziato dalla Corte, la nomina di un procuratore speciale per accedere al rito dimostra una sufficiente conoscenza della lingua, rendendo la richiesta di traduzione pretestuosa e il ricorso inammissibile.
Cosa rende un motivo di ricorso ‘generico ed aspecifico’?
Un motivo è ‘generico ed aspecifico’ quando non indica in modo preciso e dettagliato le ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono, e non si confronta concretamente con gli atti del processo. Nel caso specifico, la semplice lamentela per la mancata traduzione, senza ulteriori argomentazioni, è stata ritenuta tale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce al giudice di esaminare il merito della questione. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE CUI 033TEY6 nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 del TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME RAGIONE_SOCIALE;
considerato che l’unico motivo di ricorso proposto, con il quale si lamenta la mancata traduzione della sentenza, con la quale è stata applicata la pena al ricorrente su richiesta dello stesso ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., è totalmente generico ed aspecifico e non si confronta con gli atti acquisiti dai quali emerge senza alcun dubbio la piena conoscenza da parte dello stesso della lingua italiana (tanto da aver nominato il proprio difensore procuratore speciale al fine di accedere al rito di cui all’art. 444 cod.proc.pen.);
rilevato come il motivo proposto con il quale si chiede l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata con traduzione della stessa e rimessione in termini dell’imputato per la sua impugnazione appare generico, atecnico, e del tutto estraneo al perimetro di applicazione dei rimedi esperibili avverso la sentenza di applicazione della pena;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.