Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare le prove
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: alla Suprema Corte non spetta una terza valutazione dei fatti. Quando un ricorso si limita a contestare l’interpretazione delle prove data dai giudici precedenti, senza individuare specifici vizi di legge, il suo esito è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente basava le sue doglianze su un unico motivo: la presunta inattendibilità delle prove a suo carico. Nello specifico, venivano contestate le modalità del riconoscimento fotografico e la credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel valutare questi elementi, giungendo a un’ingiusta affermazione di responsabilità penale. L’obiettivo del ricorso era, in sostanza, quello di ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa lettura del materiale probatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 5722/2024, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure mosse dall’imputato non rientrassero tra i motivi per cui è possibile ricorrere al giudice di legittimità. Di conseguenza, oltre a respingere il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni della sua decisione. Il punto centrale è la distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I tribunali di primo grado e le Corti d’Appello sono “giudici del merito”, il cui compito è ricostruire i fatti e valutare le prove per decidere sulla colpevolezza. La Corte di Cassazione, invece, è un “giudice di legittimità”: non può riesaminare i fatti, ma deve solo verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, il ricorso non denunciava un errore di diritto o un vizio logico manifesto della motivazione. Al contrario, proponeva una “rivalutazione delle fonti probatorie” e una “alternativa ricostruzione dei fatti”. In altre parole, chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito sull’attendibilità del riconoscimento fotografico e delle dichiarazioni. Questo tipo di richiesta è preclusa.
I giudici supremi hanno sottolineato che le doglianze relative alla persuasività, adeguatezza o puntualità della motivazione, così come quelle che sollecitano una diversa comparazione tra le prove, non sono ammesse in sede di legittimità. Il ricorso, inoltre, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte, con motivazioni logiche e giuridicamente corrette, dalla Corte d’Appello.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione a cui sono giunti i giudici di merito. Per avere una speranza di successo, il ricorso deve essere tecnicamente impeccabile e deve concentrarsi su specifici vizi di legittimità: violazione di legge o vizi della motivazione (come la sua manifesta illogicità o contraddittorietà). Tentare di utilizzare il ricorso per la Cassazione come un “terzo grado” di giudizio, chiedendo una nuova valutazione delle prove, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie. La decisione serve quindi da monito: il ricorso di legittimità è uno strumento per controllare la corretta applicazione del diritto, non per rimettere in discussione i fatti.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare l’attendibilità di un testimone o di un riconoscimento fotografico?
No, non è possibile chiedere una semplice rivalutazione. La Cassazione interviene solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su una prova travisata, ma non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5722 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5722 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, con particolare riguardo all’attendibilità del riconoscimento fotografico e delle dichiarazioni della persona offesa, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatt mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, de credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 23090 dei 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.